Data: 11/01/2017 21:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Dopo mesi di rimpalli e rinvii, oggi il disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, meglio noto come ddl Gelli, ha ricevuto il via libera del Senato con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 35 astenuti. Ora manca solo il voto favorevole di Montecitorio che a questo punto appare scontato, tanto che lo stesso promotore del ddl, il responsabile sanità del Pd, Federico Gelli, plaudendo all'approvazione di palazzo Madama, sostiene che il testo diventerà legge entro la fine di febbraio.

Grazie alla riforma, prosegue Gelli, "vengono implementati tutti quei meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento e alla trasparenza per i cittadini danneggiati da un errore sanitario e, al contempo, aumenteranno le tutele per i professionisti che potranno così tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell'esclusivo interesse dei pazienti, e senza dover ricorrere alla cosiddetta medicina difensiva per tutelarsi". In tal modo, conclude Gelli, si risparmieranno anche "ingenti cifre per il Sistema sanitario nazionale."

Ed è proprio questo uno degli obiettivi principali della riforma che rivoluzionerà il mondo della sanità, soprattutto sul versante dell'errore medico, alleggerendo la responsabilità professionale e riducendo per questa via la medicina difensiva, e sancendo la definitiva responsabilità extracontrattuale del sanitario nei confronti del paziente, con consequenziale ricaduta dell'onere della prova a carico di quest'ultimo. Ma non solo. La riforma contiene diverse novità anche sul fronte assicurativo, obbligando tutte le strutture a stipulare una polizza, consentendo al cittadino di proporre azione diretta nei confronti della compagnia e istituendo un fondo di garanzia per i pazienti.

I punti chiave della riforma

La responsabilità penale del medico

Il nuovo art. 590-sexies introdotto dalla riforma ridisegna la responsabilità penale del medico, escludendo la colpa dello stesso (quando nello svolgimento della propria attività, cagiona la morte o la lesione personale della persona assistita), se vengono rispettate le linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. Viene abrogato, conseguentemente, il comma 1 dell'art. 3 della legge Balduzzi sulla colpa lieve.

La responsabilità civile del medico e della struttura

Con la riforma viene definitivamente tracciato il doppio binario relativamente alla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria.

Il primo, infatti, risponderà del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, a meno che non abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Alla natura extracontrattuale della responsabilità del medico (sia che operi presso strutture pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il SSN o attraverso la telemedicina), si contrappone quella contrattuale delle strutture sanitarie pubbliche e private.

La conciliazione stragiudiziale

Per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica, la riforma istituisce il tentativo di conciliazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.

Obbligo di assicurazione e azione diretta

A trovare conferma è anche l'obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L'obbligo è esteso anche alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.

In caso di cessazione dell'attività professionale per qualunque causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura (anche per le richieste presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi), esteso anche agli eredi e non assoggettabile a disdetta.

Viene sancita, altresì, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione che presta la copertura assicurativa all'azienda, la struttura o l'ente, l'esercente la professione sanitaria.

Il Fondo di garanzia

Viene istituito, infine, il Fondo di Garanzia ad hoc per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, finalizzato a risarcire i danni cagionati, nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza.

Il fondo è alimentato attraverso il versamento di un contributo annuale (al bilancio dello Stato) da parte delle compagnie autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per i danni causati da responsabilità sanitaria.


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