Data: 12/01/2017 15:30:00 - Autore: VV. AA.

Avv. Marco Avecone - L'analisi della tematica in oggetto non può che prendere spunto dalla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (del 28.03.2006 n. 7030) con la quale gli ermellini hanno avuto modo di chiarire come
la responsabilità della Banca per concessione abusiva del credito non si atteggia come un'ipotesi di responsabilità verso il soggetto che ha chiesto ed ottenuto un finanziamento, pur non avendone i requisiti (come sovente sostenuto nell'ambito del contenzioso bancario) bensì può configurarsi solo come una ipotesi di responsabilità della Banca verso i terzi creditori del soggetto finanziato.
Invero, detta responsabilità si fonda sull'aver suscitato nel mercato un'errata percezione della realtà finanziaria ed economica del soggetto beneficiario del credito, con l'effetto di condurre i terzi a contrattare o a continuare a contrattare, con chi già verte in condizioni di difficoltà economica (c.d. responsabilità da danno informativo ex art. 2043 c.c.).

Altra possibile ipotesi di responsabilità per concessione abusiva del credito è quella in cui detta responsabilità si configura come danno da lesione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., nell'ipotesi in cui detta garanzia venisse diminuita o annullata a causa della ritardata dichiarazione di fallimento conseguente alla concessione del credito ad un soggetto che già verte in uno stato di insolvenza.

Pertanto, in entrambe le ipotesi, come già accennato in precedenza,detta ipotesi di responsabilità dell'istituto di credito non opera nei confronti di chi chiede ed ottiene un finanziamento, pur non avendone
i necessari requisiti.

In altri termini, l'ipotesi in analisi non va confusa con gli obblighi gravanti sulla Banca in merito alla c.d. valutazione del merito creditizio di cui alla Direttiva 2008/48/CE che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento giuridico con il D. lgs. 13.08.2010 n. 141. 

Orbene, detta normativa impone agli istituiti di credito di acquisire diligentemente tutte le necessarie informazioni finalizzate a valutare il merito creditizio dei soggetti finanziati (cfr. in particolare l'art. 124 bis TUB). In altre parole, la decisione della Banca circa l'erogazione del credito deve basarsi su una completa istruttoria che consenta una valutazione positiva circa la capacità del consumatore di restituire l'importo finanziato, maggiorato degli interessi, in base alle informazioni da quest'ultimo fornite. 

Appare quasi superfluo evidenziare che, al di la della citata normativa e dei conseguenti obblighi che essa comporta, che è nell'interesse della Banca espletare e porre alla base dell'erogazione del credito una corretta istruttoria, avendo naturalmente essa stessa interesse alla restituzione dell'importo versato a titolo di finanziamento, maggiorato di interessi e spese. Da ultimo vale la pena sottolineare, per completezza, che la normativa in essere non prevede
l'applicazione di particolari sanzioni in caso di violazione di detti obblighi da parte dell'istituto di credito.

Avv. Marco Avecone

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