Data: 16/01/2017 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Nel caso in cui i coniugi non abbiano consumato il loro matrimonio, il divorzio è possibile anche senza passare per la separazione. Si tratta infatti dell'unica ipotesi, oltre a quella in cui il marito o la moglie abbiano rettificato il proprio sesso, in cui non è necessario restare separati per un determinato periodo di tempo prima che siano formalmente dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio.

Prima di addentrarci in un'analisi più approfondita della questione, si segnala sin da ora che il divorzio sulla base della mancata consumazione del matrimonio può essere domandato al giudice da ciascun coniuge e in ogni tempo.

La mancata consumazione del matrimonio

Quando si parla di mancata consumazione come circostanza idonea a far cessare gli effetti civili del matrimonio senza domandare prima la separazione e attendere i tempi richiesti dalla legge (che sono di sei mesi o di un anno dalla separazione a seconda che quest'ultima sia stata consensuale o giudiziale), si intende in generale l'assenza di rapporti sessuali tra la coppia.

Non rileva in alcun modo, invece, la ragione che li ha giustificati, ovverosia se essa sia derivata da malattie o altre motivazioni, oppure se sia connessa a questioni psicologiche o emotive o alla libera scelta dei coniugi.

Accordo tra i coniugi

Come detto, il divorzio per mancata consumazione del matrimonio può essere chiesto da ciascun coniuge: anche in questa ipotesi infatti, come in tutte le altre che portano alla fine di un legame coniugale, l'interesse in tal senso potrebbe essere anche di uno solo di essi.

In questo caso, però, la prova dell'assenza di rapporti sessuali è interamente posta a carico di chi domanda la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ciò vuol dire che ci sono maggiori difficoltà, ma solo per l'assenza di collaborazione da parte dell'altro coniuge. Infatti, anche se i due fossero d'accordo, tale circostanza non sarebbe comunque da sola sufficiente ad ottenere il divorzio immediato. E il motivo è scontato: se così non fosse si moltiplicherebbero i fenomeni fraudolenti.

Prove della mancata consumazione

La questione delle prove della mancata consumazione rappresenta lo scoglio maggiore da superare per poter godere di questo beneficio.

Non è affatto facile, infatti, riuscire a dimostrare di non aver avuto rapporti sessuali con il partner, specie per lo scarso contributo che può essere dato in tal senso, e per ovvie ragioni, da una delle prove più utilizzate in processo: la testimonianza.

È chiaro, infatti, che ci si trova in un contesto fortemente intimo, in cui non è possibile chiedere aiuto, a fini probatori, a terzi in grado di avallare con la loro conoscenza le ragioni dei richiedenti.

Semmai, è possibile sentire dei testimoni de relato, che riferiscono quello che hanno sentito dire pur non avendolo visto, ma la valenza delle loro dichiarazioni è ovviamente limitata.

Sebbene, quindi, astrattamente la prova della mancata consumazione del matrimonio possa essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, è soprattutto la documentazione medica che può giungere in aiuto di una coppia che, non avendo effettivamente intrattenuto rapporti sessuali, vuole avvalersi della possibilità di ottenere più rapidamente il divorzio.

Sarà quindi possibile interpellare un medico per provare, ad esempio, la verginità della moglie o

l'impotenza coeundi del marito.

L'eventuale lontananza, invece, costituisce solo un indizio e non una circostanza idonea a provare da sola l'assenza di rapporti sessuali.

È chiaro che è proprio l'onere probatorio il principale e spesso insormontabile ostacolo all'effettiva operatività di tale ipotesi eccezionale di divorzio immediato.

Mantenimento

Occorre infine sottolineare che il divorzio per mancata consumazione è comunque un divorzio, ovverosia un'ipotesi di scioglimento del legame matrimoniale.

Con la conseguenza che è comunque possibile che il giudice attribuisca a uno dei due ex coniugi l'onere di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, in presenza delle condizioni previste per tutti gli altri casi di rottura del legame coniugale.


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