Data: 14/01/2017 22:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – L'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con una recente sentenza (n. 482/2017, qui sotto allegata) rigettando il ricorso dell'Inps avverso la decisione d'appello che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall'istituto durante il rapporto di lavoro intercorso e l'attribuzione della pensione originariamente corrisposta dalla data delle dimissioni, "costituendo i medesimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi".

L'Inps adiva il palazzaccio lamentando che la corte d'appello non aveva tenuto conto dell'errore nel maggior trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all'ex dipendente pubblico e sostenendo di essere legittimata a recuperare l'importo indebitamente erogato.

Ma per la S.C. i motivi non sono fondati.

Contrariamente alla tesi sostenuta dall'istituto, ricordano gli Ermellini, infatti, alla stregua dell'art. 52 della l. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (cfr. Cass n. 328/2002), "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato". Ipotesi che nel caso di specie non sussiste. Da qui il rigetto del ricorso.


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