Data: 16/01/2017 12:00:00 - Autore: Laura Bazzan

Avv. Laura Bazzan - Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, nell'ordinamento italiano, l'unico modo possibile per ottenere il divorzio era quello di avvalersi della procedura di cui alla L. n. 898/1970. Successivamente, con l'introduzione delle due procedure alternative, che prevedono la sottoscrizione di un accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato civile o alla presenza di un avvocato, i modi per ottenere il divorzio sono divenuti tre. Poiché, quanto agli effetti, tale accordo stragiudiziale è equiparato alla sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, le procedure si distinguono solo per presupposti, tempi e costi.

1) L'accordo davanti all'Ufficiale dello Stato civile

Presupposti e modalità

I coniugi possono comparire dinanzi al Sindaco del Comune di celebrazione o trascrizione del matrimonio, ovvero di residenza di uno dei due coniugi, per concludere consensualmente un accordo di divorzio quando:

- non vi siano figli minori;

- non vi siano figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti;

- non sia necessario provvedere sui rapporti patrimoniali.

L'Ufficiale dello Stato civile riceve la dichiarazione contenente la volontà dei coniugi di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento alle condizioni dalle stesse concordate, la medesima procedura è applicabile anche alle unioni civili. L'accordo viene sottoscritto da entrambe le parti e, durante l'espletamento della procedura, le stesse possono farsi facoltativamente assistere da un avvocato. La mancata comparizione di anche una sola delle parti all'appuntamento successivamente fissato per la conferma dell'accordo già sottoscritto vale come rinuncia alla procedura.

Tempi

Tra la data del primo appuntamento dinanzi al Sindaco e la conferma dell'accordo devono trascorrere non meno di trenta giorni, tuttavia, gli effetti del divorzio retroagiscono dalla data della prima sottoscrizione dell'accordo.

Costi

Salva l'ipotesi in cui le parti decidano di farsi assistere da un avvocato, cui dovranno corrispondere il compenso per l'attività prestata, il costo della procedura è stabilito nell'importo di € 16,00 quale diritto fisso.

2) La convenzione di negoziazione assistita alla presenza dell'avvocato

Presupposti e modalità

Come per l'accordo davanti al Sindaco, si tratta di una procedura stragiudiziale attivabile solo consensualmente. In questo, le parti partecipano alla convenzione di negoziazione assistita con la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per ciascuna e l'accordo in house così raggiuntoː

- in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l'ottenimento del nulla osta;

- in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, viene trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l'autorizzazione. Se il Procuratore ritiene l'accordo non rispondente all'interesse dei figli, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta giorni, fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Ottenuto il provvedimento, l'accordo viene trasmesso a cura degli avvocati all'Ufficiale dello Stato civile.

Tempi

L'accordo raggiunto va depositato presso il Tribunale entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione per ottenere il nulla osta o l'autorizzazione. Per il rilascio del provvedimento, le tempistiche variano a seconda delle linee guida determinate dalle singole procure, in genere si tratta di pochi giorni; in seguito, gli avvocati hanno dieci giorni per trasmettere l'accordo autorizzato.

Costi

Poiché l'esperimento della procedura richiede l'assistenza obbligatoria di un avvocato, il costo dipende dal compenso da corrispondere allo stesso

3) La procedura ordinaria

Presupposti e modalità

La procedura tradizionale rimane l'unica via percorribile in caso di soluzioni non consensuali e si attiva mediante il deposito del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale competente. Il ricorso contenente le condizioni di divorzio può essere presentato anche congiuntamente da entrambi i coniugi e, in ogni caso, gli stessi devo necessariamente essere rappresentati ed assistiti da un avvocato. Dopo la fissazione dell'udienza presidenziale, in occasione della quale il Presidente tenta la conciliazione tra le parti comparse personalmente e assume i provvedimenti provvisori ed urgenti, segue l'istruttoria, all'esito della quale viene emessa la sentenza con le condizioni decise dal Tribunale.

Tempi

La durata della procedura dipende dalla natura del ricorso, congiunto o disgiunto, e dalla complessità dell'attività istruttoria da espletare. Di norma, l'udienza presidenziale viene fissata tra i due e i quattro mesi dalla data di deposito del ricorso e la sentenza che pronuncia il divorzio viene emessa entro un mese dalla stessa udienza quando il ricorso viene presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.

Costi

Tra le diverse procedure finalizzate all'ottenimento di un provvedimento di divorzio, quella ordinaria è la più onerosa, dovendo il corrispettivo dell'avvocato includere, oltre alla consulenza, l'attività di assistenza e partecipazione in udienza, nonché la predisposizione degli atti di causa.

Per approfondimenti, vai alle guide legali "Il divorzio" e "La negoziazione assistita"


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