Data: 16/01/2017 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Rischia il licenziamento il lavoratore che non avvisa tempestivamente il responsabile dell'infortunio che lo costringe all'assenza da lavoro e, successivamente, in sede di chiarimenti, sottace tale omissione nonostante gli venga espressamente richiesto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 795/2017 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso del lavoratore licenziato dalla società datrice di lavoro stante l'ingiustificata assenza dal lavoro senza aver comunicato dell'infortunio occorsogli il giorno prima.

La Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente e di per sé idoneo ad integrare il notevole inadempimento, tenuto conto dell'essere stato il licenziamento intimato, non per giusta causa, ma per giustificato motivo soggettivo, l'avere il ricorrente, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nonché di specifiche prescrizioni contrattuali, falsamente dichiarato di aver dato, come era tenuto, tempestiva informazione al suo diretto responsabile dell'infortunio occorsogli.

In Cassazione, l'uomo contesta la proporzionalità dell'irrogata sanzione espulsiva rispetto agli addebiti contestati, nonché l'aver erroneamente il giudice d'appello fatto riferimento a fatti non contestati dal datore di lavoro, in particolare alla falsa dichiarazione circa l'intervenuta tempestiva comunicazione al suo diretto responsabile dell'infortunio occorsogli o a precedenti disciplinari sanzionati e non da ritenersi irrilevanti in difetto della contestazione della recidiva. 

Tuttavia gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, evidenziano che la condotta omissiva dell'uomo configura un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, soprattutto in considerazione dei fatti ulteriori rispetto alla sola assenza da lavoro non immediatamente comunicata, come gli era imposto dal regolamento aziendale. al proprio responsabile. 

In sede successiva di audizione a chiarimenti, infatti, l'uomo sottaceva tale omissione con atteggiamento reticente relativamente alla mancata comunicazione al proprio responsabile dell'infortunio occorsogli, fatti ulteriori che il ricorrente assume essere estranei alla contestazione. 

La lettera inviata al ricorrente ad integrazione/correzione dell'iniziale contestazione, seppure necessariamente formulata in forma interrogativa, spiega il Collegio, chiedeva espressamente conto di quella condotta omissiva, così facendone oggetto di specifica contestazione.

Anzi, nella lettera di risposta presentata alla società al termine del periodo di convalescenza, il dipendente dichiarava falsamente di aver dato tempestiva informazione dell'accaduto. Un atteggiamento "subdolo e furbesco" secondo la ricostruzione della Corte d'Appello condivisa dai giudici di Cassazione che rigettano in toto il ricorso.

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