Data: 18/01/2017 19:20:00 - Autore: Domande e Risposte

Domanda: "Cosa accade se l'ex coniuge tenuto al mantenimento fugge all'estero e non paga quanto dovuto?"

Risposta: "Il diritto al mantenimento sorge in capo al beneficiario in forza della sentenza con la quale sono state stabilite le condizioni che devono regolare i rapporti tra ex coniugi e tra questi e i figli dopo la fine del legame coniugale.

Se quindi il coniuge onerato del pagamento dell'assegno fugge all'estero e non provvede alla sua obbligazione, si potr� utilizzare tale sentenza come titolo esecutivo al fine di riscuotere coattivamente il credito maturato, che corrisponde alla somma dovuta ogni mese, moltiplicata per i mesi in cui vi � stata omissione e maggiorata di interessi e rivalutazione Istat.

Chiaramente, l'ex deve possedere beni, conti o entrate economiche in Italia per rendere concreto il recupero forzato di quanto dovuto e non pagato.

Se, poi, beneficiari delle somme sono i figli, si ricorda che in alcuni casi potrebbe essere opportuno rivolgersi al giudice minorile per valutare se, dinanzi al totale disinteresse per i piccoli da parte del genitore fuggito all'estero (sia da un punto di vista morale che da un punto di vista materiale), � giusto che questi continui ad esercitare la responsabilit� genitoriale.

Si ricorda, infine, che dinanzi a un tal genere di situazioni, � anche possibile attivare la tutela penale ai sensi dell'articolo 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Tuttavia, con tutte le difficolt� che si incontrano dinanzi alla fuga all'estero del responsabile del reato".


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