Data: 17/01/2017 21:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � A pi� di un anno dalla sua istituzione, parte il fondo per il coniuge in stato di bisogno che prevede un contributo da parte dello Stato a compensazione del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento disposto dall'autorit� giudiziaria in sede di separazione. La misura, istituita con la penultima legge di stabilit� (l. n. 208/2015), � diventata infatti operativa a seguito dell'emanazione del necessario decreto attuativo del ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio scorso (qui sotto allegato).

Nel provvedimento di Via Arenula vengono individuati i tribunali, situati nei capoluoghi dei distretti sede di corte d'appello, presso i quali avviare la sperimentazione del "Fondo di solidariet� a tutela del coniuge in stato di bisogno", le modalit� della presentazione dell'istanza da parte degli interessati, nonch� le modalit� per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione di quelle recuperate.

Il fondo, per ora, � alimentato con una dotazione di 750mila euro (di cui 250mila per l'anno 2016 e 500mila per il 2017).

I beneficiari

Ad essere interessato dalla misura � "il coniuge separato in stato di bisogno che non � in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto".

La domanda

L'interessato, come sopra definito, pu� rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha la residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

L'istanza dovr� essere redatta in conformit� al modulo (form) disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta (ossia dal 14 febbraio), direttamente sul sito del ministero della giustizia nell'apposita sezione denominata "Fondo di solidariet� a tutela del coniuge in stato di bisogno".

La domanda dovr� contenere a pena di inammissibilit�, oltre alle generalit�, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente:

- l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale e la misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare il mantenimento (specificando che lo stesso � maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di stabilit�);

- l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si � reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente (ex art. 156, 6� comma, c.c.);

- l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE (o dell'ISEE corrente in corso di validit�) � inferiore o uguale a 3mila euro;

- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dove l'interessato intende ricevere le comunicazioni;

- la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o di disoccupazione (ex art. 19 d.lgs. n. 150/2015) e, in tale ultimo caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All'istanza vanno allegati a pena di inammissibilit�: un documento valido di identit� del richiedente; la copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo ovvero della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti dell'ex inadempiente; la visura (rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente) da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; l'originale (o la copia con formula esecutiva) del titolo sul quale � fondato il diritto al mantenimento.

La procedura

Il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) valuta, nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, l'ammissibilit� della stessa e, in caso di giudizio negativo la rigetta con decreto non impugnabile. Nel caso di esito positivo (anche assumendo ove occorra informazioni ulteriori), invece, la trasmette al ministero della Giustizia ai fini del pagamento.

A questo punto, il ministero della giustizia (entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse) si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate e, in caso di resistenza (entro 10 giorni dall'intimazione), potr� proporre, in presenza di fondati indici di solvibilit� patrimoniale, azione esecutiva.

Nel decreto si sottolinea come la ripartizione delle somme debba avvenire in base a criteri di proporzionalit� ed essere imputata a ciascun trimestre. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre andranno ad incrementare le disponibilit� di quello successivo.

In ogni caso, all'avente diritto non pu� corrispondersi, si specifica, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.

La procedura, viene infine sottolineato, � esente dal pagamento del contributo unificato.

La revoca

Ex art. 6 del decreto, viene stabilito che l'istanza del richiedente pu� essere revocata nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesta, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata "contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta". Facendo salve le conseguenze di legge (civile, penale e amministrativa), infine, si provveder� in ogni caso al recupero delle somme indebitamente erogate.


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