Data: 18/01/2017 15:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Cicles, cicche, gingomme, masticanti, o comunque vengano chiamate nel nostro Bel Paese, � da tempo ormai che le chewing gum sono passate dalla concezione pi� negativa, in grado di rovinare completamente la salute dentaria (e non solo) a prodotti benefici. Il merito (o la colpa) � della pubblicit� che ha redento i masticatori abituali dal "peccato", valorizzando i benefici delle gomme da masticare, diventate senza zucchero e dolcificanti e in grado persino di sostituire lo spazzolino e il dentifricio quando non � possibile lavarsi i denti in maniera tradizionale.

Benefici salutistici che l'Antitrust ha decisamente smentito e che ora sono stati confermati dal Tar Lazio che, con la recentissima sentenza n. 62/2017 (qui sotto allegata) ha confermato il provvedimento con il quale l'Autorit� garante per la concorrenza e il mercato ha inflitto alle aziende produttrici una sanzione per pratica commerciale scorretta.

In particolare, al centro dell'indagine dell'Authority � la Perfetti, "colpevole" di aver diffuso messaggi promozionali incentrati sui benefici salutistici derivanti dal consumo delle chewing gum, specificamente per l'igiene orale e dentale (antitartaro, anticarie e antiplacca) e tali da suggerire una "sostanziale assimilazione dell'uso delle gomme da masticare" pubblicizzate all'uso dello spazzolino e del dentifricio e all'intervento del dentista, oltre che ad accreditare effetti positivi per la salute di denti e cavo orale, superiore a prodotti anticarie, antiplacca e antitartaro, il tutto senza suffragare il messaggio attraverso prove scientifiche.

Per cui, l'Agcm, a seguito della pratica ingannevole rilevata, sanzionava le societ� del gruppo holding (con sanzioni rispettivamente di 30mila e 150mila euro) e vietava la diffusione ulteriore dei messaggi pubblicitari.

La holding non ci stava e impugnava il provvedimento innanzi al Tar Lazio, lamentando che andava esclusa l'applicabilit� del codice del consumo (data l'esistenza di disposizioni specifiche in tema di etichettature e integratori alimentari, tese alla tutela del consumatore e provviste di un autonomo corredo sanzionatorio) e, dunque, la competenza in materia dell'Autorit� garante della concorrenza e del mercato.

Senza contare che, il garante non avrebbe tenuto conto del fatto che la societ�, appena ricevuto l'avviso di avvio del procedimento, aveva interrotto volontariamente la campagna pubblicitaria in corso.

Ma per il Tar la tesi non � condivisibile e il provvedimento dell'Authority � corretto.

Quanto alla competenza, la gurisprudenza amministrativa, si legge nella sentenza, "ha da tempo rilevato come la disciplina in materia di etichettature e di integratori alimentari e la disciplina in materia di tutela del consumatore sono tra di loro complementari e non alternative, cos� che sussiste la competenza dell'Autorit� garante della concorrenza e del mercato a valutare la scorrettezza di una pratica commerciale, anche alla luce dei criteri generali e delle specifiche prescrizioni di cui al regolamento claim (ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2013, n. 6596, 3 luglio 2012, 6027)".

Quanto, invece, all'"attenuante" invocata dalla holding per essersi adoperata per eliminare o attenuare le conseguenze della pratica commerciale scorretta, tale comportamento, ha affermato il Tar, "incidendo sulla durata della violazione, ne attenua la gravit�, ma non pu� essere assimilato al ravvedimento operoso, che invece deve consistere in una condotta attiva - nella specie non riscontrata - volta a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli della violazione commessa". Per cui considerato che la determinazione della sanzione poteva variare tra 5mila e 500mila euro, in concreto quella irrogata appare "oltre che puntualmente motivata nel rispetto dei parametri normativi, oggettivamente congrua".


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