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Data: 25/01/2017 18:30:00 - Autore: Daniele Paolanti Avv. Daniele Paolanti - Ai sensi dell'art. 183 comma VI del codice di procedura civile, se richiesto dalle parti, il giudice concede "1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria". La memoria ex art. 183 comma VI n.2 è funzionale dunque alla replica delle domande e delle eccezioni nuove (o come modificate da parte avversaria), nonché (anzi soprattutto) all'indicazione dei mezzi istruttori ed alle produzioni documentali. Il contenuto della memoriaLa memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. deve essere presentata nel termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della memoria ex art. 183 comma VI n.1 ed, in detta sede, non possono essere modificate le conclusioni che sono state rassegnate nella memoria precedente e nell'atto introduttivo. Giova precisare come detta memoria consenta alle parti l'indicazione dei mezzi istruttori nonché le produzioni documentali di cui le medesime intendono avvalersi. Il giudice, nell'udienza preposta, valuterà quali mezzi di prova saranno ritenuti ammissibili e quali invece andranno respinti. Il Giudice ammette i mezzi istruttori con ordinanza. La giurisprudenza ha inoltre ammesso come debba essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione a detta memoria, poiché le attività assertive della pare debbano trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. n.1 e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che se una delle parti non ha depositato la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non essendovi argomenti a cui replicare o su cui controdedurre (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119). Si ricorda inoltre che spirato infruttuosamente il termine di trenta giorni senza che sia stata prodotta la memoria, sorge una preclusione processuale ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che così recita: “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma”. Fac-simileTRIBUNALE CIVILE DI__________ (Proc. N.___R.G._______G.I.
Dott._______Ud.________) Memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. Il
Sig._________(cod. fisc.___________) con l'Avv.____________ - Attore – CONTRO Il
Sig._________(cod. fisc.____________) con l'Avv.____________ - convenuto - * * * È premura della
scrivente difesa in questa sede, nel ribadire e confermare tutto quanto dedotto
e prodotto nell'atto introduttivo e nella precedente memoria (che qui si abbiano
come integralmente riportati e trascritti) oltre che nell'impugnare ed eccepire
tutto quanto ex adverso dedotto
prodotto ed eccepito, sottoporre al Giudice le seguenti istanze istruttorie
avvalendosi del termine concesso all'udienza del_____________. Chiede ammettersi
interrogatorio per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero
che______________________________________________ 2) Vero
che______________________________________________ Indica come testi
i sigg.ri: _______________________________________________________ Interrogatorio
formale del convenuto sulle seguenti circostanze: 1) Vero
che______________________________________________ 2) Vero
che______________________________________________ Produce i
seguenti atti e documenti: 1)_____________________________________________ 2)
_____________________________________________ 3)
_____________________________________________ Chiede ammettersi
Consulenza tecnica d'ufficio affinché risponda al seguente quesito: ______________________________________________________________________ Salvis iuribus Luogo, data Avv._____________________ » Processo civile: la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 - Avv. Daniele Paolanti - 24/01/17 » Processo civile: la memoria ex art. 183 comma VI n. 3 - Avv. Daniele Paolanti - 27/01/17 » Le memorie ex art. 183 comma VI e i termini di decorrenza - Daniele Paolanti - 15/04/17 » Processo civile: la decorrenza differita dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. - Federica Federici - 01/03/17 |
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