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Data: 27/01/2017 19:40:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti![]() Avv. Daniele Paolanti - Ai sensi dell'art. 183, co. VI, del codice di procedura civile, se richiesto dalle parti, il giudice concede "1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria". La memoria ex art. 183 comma VI n. 3 è funzionale, dunque alle sole indicazioni di prova contraria rispetto alle indicazioni istruttorie contenute nella seconda memoria. Il contenutoCome appena precisato, con il terzo termine dell'art. 183 comma VI c.p.c., si possono indicare esclusivamente i mezzi di prova contraria rispetto alle richieste istruttorie della seconda memoria. Sul punto la Cassazione ha ammesso "Lo stesso tenore letterale della norma esibisce, infatti, una distinzione di attività, entrambe assistite da un termine perentorio, là dove la seconda di esse - è cioè l'indicazione di "prova contraria" – è solo "eventuale" e, quindi, viene suscitata unicamente come "controprova" in relazione alle richieste probatorie ed al deposito di documenti evasi con il primo termine, correlandosi dunque alle "prove" e non già alle allegazioni fattuali, delle quali la norma non fa cenno alcuno" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119). Si ricorda inoltre che spirato infruttuosamente il termine di venti giorni senza che sia stata prodotta la memoria, sorge una preclusione processuale ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che così recita: "I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma". Secondo parte della giurisprudenza di merito, finanche la produzione documentale è ammessa quale prova contraria (vedi inoltre ulteriore pubblicazione sempre apparsa su questo sito al link https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13700.asp). Fac-simileTRIBUNALE CIVILE DI__________ (Proc. N.___R.G._______G.I. Dott._______Ud.________) Memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. Il Sig._________(cod. fisc.___________) con l'Avv.____________ - Attore – CONTRO Il Sig._________(cod. fisc.____________) con l'Avv.____________ - convenuto - * * * All'udienza del _________il G.I., Dott.___________, udite le parti e su richiesta di queste, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed in species, un termine trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali ed un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. In detta sede disponeva la nuova udienza per la data del __________. Alla luce delle richieste istruttorie formulate da parte avversaria con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. la scrivente difesa osserva quanto segue: Sulla avversa prova testimoniale ed interrogatorio formale: ________________________________________________ Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze: Vero che_________________________________________ Vero che_________________________________________ Si indicano come testi i Sigg.ri: Sig.___________residente in________________ Sig.ra__________residente in_______________ Tanto premesso e considerato, il Sig.____________come sopra domiciliato, rappresentato e difeso insiste per il rigetto delle avverse richieste istruttorie e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, insiste nell'ammissione della prova contraria. Salvis iuribus Luogo, data Avv.____________ Vedi anche: - La memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc - La memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc Per approfondimenti vai alla guida completa di procedura civile |
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