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Data: 27/01/2017 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La maternità facoltativa, o più correttamente congedo parentale, è la possibilità di astenersi dal lavoro, per periodi di tempo determinati e con decurtazione della retribuzione, che il nostro ordinamento riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita di un bambino e dopo che si sia concluso il periodo di 5 mesi di maternità obbligatoria. La maternità facoltativa del padreLa maternità facoltativa, come accennato e nonostante la denominazione generalmente utilizzata per riferirvisi, non è una prerogativa delle madri. Di essa, infatti, può beneficiare anche il padre lavoratore dipendente del bambino, nei limiti di durata che vedremo e anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre. Durata della maternità facoltativaDel congedo parentale, i genitori possono beneficiare anche contemporaneamente entro i primi 12 anni di vita del bambino, per periodi di tempo massimi prestabiliti. In particolare, la durata complessiva della maternità facoltativa per la mamma e il papà è di 10 mesi, che possono essere aumentati a 11 nel caso in cui il papà ne usufruisca per almeno 3 mesi, continuativi o frazionati. Nel rispetto di tale limite massimo, la lavoratrice dipendente può astenersi dal lavoro per massimo 6 mesi, mentre il lavoratore per massimo 6 mesi elevabili a 7. Il genitore solo, invece, può beneficiare del congedo per massimo 10 mesi. Con le stesse modalità previste per i genitori naturali, il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi o affidatari entro i primi dodici anni dall'ingresso del figlio in famiglia ma non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Maternità facoltativa: quanto spetta ai genitori?Durante la maternità facoltativa, i genitori non godono della piena retribuzione ma hanno diritto a un'indennità per congedo parentale che è del 30% della retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile sino ai 6 anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo tra mamma e papà di 6 mesi. Dai 6 agli 8 anni, invece, la predetta indennità spetta solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore che ne faccia richiesta sia inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione e purché i genitori non abbiano fruito dell'indennità nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi. Infine, dagli 8 ai 12 anni del figlio il congedo non è indennizzato. Lo stesso vale per i genitori adottivi e affidatari, sempre calcolando come termine iniziale il periodo di ingresso del piccolo in famiglia. Maternità facoltativa e ferieVa a questo punto precisato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 34, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio ma restano esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima o alla gratifica natalizia. Tradotto in altri termini: le ferie non maturano (così come neanche la tredicesima o la gratifica natalizia). Maternità facoltativa a oreA partire dall'entrata in vigore della legge numero 228/2012, è possibile fruire del congedo parentale anche ad ore, ma l'individuazione delle concrete modalità con le quali ciò può avvenire è stata in un primo momento demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva di settore. Con il decreto legislativo numero 80/2015, però, si è precisato che in assenza di contrattazione collettiva, anche aziendale, i genitori possono fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Soggetti esclusi dalla maternità facoltativaLa maternità facoltativa non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai lavoratori domestici, ai lavoratori a domicilio. Ai lavoratori agricoli, invece, spetta solo a determinate condizioni, così come ai lavoratori iscritti alla gestione separata e agli autonomi. Laddove durante il periodo di fruizione del congedo parentale il rapporto di lavoro in atto cessi, il diritto alla maternità facoltativa viene contestualmente meno. Voucher baby sitting e asili nidoCon la legge Fornero, è stata introdotta, in via sperimentale per il triennio 2013/2015, la possibilità per la madre di chiedere, in alternativa al congedo parentale e per gli undici mesi successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica o privata accreditata per gli asili nido. Tale beneficio è stato prorogato anche per il 2016 e per il 2017. Trasformazione del rapporto di lavoro in part-timeInfine, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo numero 81/2015, il lavoratore, per una sola volta, può chiedere in luogo del congedo parentale o in sostituzione dello stesso la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ma con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. |
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