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Data: 02/02/2022 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Cos'è il bullismo[Torna su]
Il bullismo è quel fenomeno in cui un bambino o un adolescente si comporta nei confronti di un altro bambino o adolescente tenendo atteggiamenti prevaricatori e prepotenti, offendendolo, isolandolo e deridendolo. Con tale termine si intende il fenomeno nel suo complesso, comprensivo sia dei comportamenti del bullo, che di quelli della vittima che, infine, di quelli dell'osservatore. Caratteristiche del bullismo[Torna su]
Per potersi parlare di bullismo, più in particolare, è necessaria la presenza contemporanea di alcune precise caratteristiche. Innanzitutto, i protagonisti del fenomeno (vittime e bulli) devono essere ragazzini o adolescenti e condividere il medesimo contesto (scolastico o di gioco). Inoltre, le azioni dei bulli devono essere intenzionali, ovverosia compiute per puro divertimento o per cagionare un danno alla vittima. Esse, poi, devono protrarsi nel tempo. Tra chi tiene il comportamento e chi lo subisce, infine, deve esserci uno squilibrio, ad esempio per ragioni di età o di popolarità nel contesto di riferimento, e la vittima deve essere impaurita, isolata, incapace di difendersi. Siti, numeri e linee di ascolto[Torna su]
Proprio per questa ragioni nel corso degli anni sono stati avviati progetti, aperti siti web e attivati numeri telefonici che hanno la finalità di far sentire la vittima di bullismo meno solo, di sostenere i genitori e d'indirizzare il personale scolastico in percorsi formativi specifici. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ad esempio, nel corso della campagna di comunicazione "Smonta il bullo", ha istituito il numero verde 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, al quale rispondono psicologi, insegnanti e personale del Ministero per offrire assistenza e consulenza. Telefono azzurro, ha creato la linea di ascolto gratuita 1.96.96 attiva tutti i giorni 24 ore su 24 dedicata ai bambini ma anche ai genitori che hanno bisogno di assistenza per fronteggiare il fenomeno del bullismo. Per chi desidera invece informazioni istituzionali sul fenomeno può visitare la pagina dedicata al bullismo del sito del Ministero dell'Università e della Ricerca al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/bullismo. Insegnati e dirigenti scolastici possono infine trovare informazioni relative alla formazione sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sulla Piattaforma Elisa. Risvolti penali[Torna su]
Le azioni poste in essere dai bulli possono sfociare nel compimento di numerosi illeciti di rilevanza penale. Il bullismo si estrinseca spesso in comportamenti idonei a integrare, ad esempio, i reati di percosse, lesioni, minacce, diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, molestie, atti persecutori, furto, rapina, estorsione, danneggiamento e nei casi più gravi stupro e induzione al suicidio. Di recente la Cassazione, con la sentenza n. 163/2020 ha precisato che la condotta del bullo può integrare anche il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p quando la condotta del soggetto agente si rivela oggettivamente coercitiva della volontà della vittima. Se alla base del fenomeno ci sono, poi, il razzismo o i futili motivi, le predette fattispecie sono aggravate. Chi è vittima del bullismo, quindi, deve sempre trovare il coraggio di recarsi presso le autorità per denunciare il fenomeno. Si ricorda che se ad oggi non è stata ancora approvata una legge generale sul fenomeno del bullismo, è stata però emanata la legge n. 71/2017contenente "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo." Questa legge, che si occupa di tutelare la dignità del minore, prevede l'applicazione dell'ammonimento del questore nei confronti dei minori di età superiore ai 14 anni, nei confronti dei quali non è stata ancora presentata querela, ma che si ritiene abbiamo commesso determinati reati (art. 594, 595 e 612 c.p e all'art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, Dlgs n. 196/2003.) Tribunale per i minorenni[Torna su]
Si segnala che il bullo che ha commesso con le sue azioni un reato in età compresa tra i 14 e i 18 anni è giudicato penalmente dal Tribunale per i minorenni (mentre i minori di 14 anni non sono imputabili per legge). Tale organo è competente anche nel caso in cui il reato sia stato commesso in concorso con maggiorenni. Le tutele per l'imputato, vista la particolare età, in questo caso sono più estese rispetto a quanto avviene normalmente. Si pensi che se egli supera il periodo di messa alla prova, durante il quale dimostra di essersi ravveduto e di essere cresciuto studiando, lavorando o prestando attività di volontariato, il reato può essere addirittura dichiarato estinto. Risvolti civili[Torna su]
Il bullismo può comportare, poi, anche conseguenze di carattere civile: il risarcimento del danno ingiusto cagionato alla vittima, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Da tale fenomeno, infatti, possono derivare sia il danno biologico (ovverosia all'integrità fisica e psichica), sia quello morale (rappresentato, ad esempio, dal turbamento dello stato d'animo di chi subisce i soprusi), sia infine quello esistenziale (ovverosia, ad esempio, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine). Di recente il Tribunale di Forlì, con la sentenza del 23 settembre 2021 ha riconosciuto a una giovane vittima di bullismo il risarcimento del conseguente danno morale riportato in quanto "l'attore ha riferito di avere provato angoscia, ansia, paura, a seguito dei fatti oggetto del giudizio, tutti elementi astrattamente riconducibili al pregiudizio morale di cui si domanda il risarcimento. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti - Il danno morale costituisce … autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico." Culpa in educando e culpa in vigilandoTalvolta, alla responsabilità diretta del bullo minorenne, si affiancano anche quella dei genitori e della scuola. I primi, infatti, possono essere chiamati a rispondere per culpa in educando ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2048 del codice civile, il quale stabilisce che "il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante". La scuola, invece, può essere chiamata a rispondere per culpa in vigilando del personale docente, ovverosia nel caso in cui gli insegnanti non impediscano né evitino che il diritto di ogni studente a ricevere una corretta, adeguata e puntuale formazione sia compromesso. In questo caso il riferimento normativo va al secondo comma dell'articolo 2048 c.c., il quale sancisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Cosa può fare un genitore[Torna su]
Va comunque posto in evidenza che dietro al bullismo ci sono sempre dei disagi psicologici, non solo ovviamente della vittima, ma anche del bullo. Il ruolo dei genitori è quindi di primo piano: essi devono capire gli stati d'animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, dell'autorità scolastica e del rispetto altrui, incoraggiarli a denunciare il fenomeno agli insegnanti e a combatterlo. Cosa deve fare la scuola[Torna su]
Non meno importante è il ruolo della scuola, nella quale deve formarsi un vero e proprio esercito contro il bullismo, composto da preside, insegnanti, bidelli, personale amministrativo, che non devono mai tapparsi gli occhi dinanzi a fenomeni pericolosi come questo. Bullismo, mobbing e stalking[Torna su]
Il fenomeno del bullismo è affine ad altri fenomeni odiosi conosciuti e purtroppo diffusi nella nostra società: il mobbing e lo stalking. Se il bullismo si sviluppa soprattutto in ambiente scolastico o, comunque, tra ragazzini e adolescenti, il mobbing è tipico del contesto lavorativo ed si sviluppa tra colleghi o nelle relazioni tra datore di lavoro e dipendenti (cd. bossing). Lo stalking, invece, è un fenomeno di portata più ampia e generale, che ha come contesto di riferimento l'ambiente sociale e di vita di un individuo. Esso, proprio per tale ragione, conosce una tutela penale specifica e si manifesta in presenza di requisiti tipizzati più dettagliatamente rispetto a quanto avviene per il bullismo e il mobbing. A prevedere il reato di stalking, in particolare, è l'articolo 612-bis del codice penale, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Nonnismo[Torna su]
Fenomeno affine al bullismo è, infine, anche il nonnismo, tipico del contesto militare e che in passato (specie quando vigeva ancora la leva obbligatoria) ha prodotto numerose vittime. Oggi esso è molto meno diffuso, ma in passato aveva raggiunto seri livelli di drammaticità. Tale pratica consisteva, in particolare, nell'usanza dei ragazzi più grandi, che avevano quasi terminato il periodo di leva, di perseguitare le reclute assoggettandole a riti di iniziazione molto pericolosi, umilianti o dolorosi (come rimanere nudi al freddo, camminare sui cornicioni senza protezione e così via), spesso addirittura tollerati dall'autorità militare. |
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