Data: 25/01/2017 18:00:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti -

Che cosa è l'anatociscmo

Con il termine anatocismo si intende la produzione di interessi su altri interessi divenuti produttivi, laddove siano scaduti o non pagati, su di un determinato capitale.

La disciplina normativa

La norma di riferimento nell'ordinamento italiano è l'art. 1283 c.c. il quale così dispone: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Condizione determinante il fenomeno sembrerebbe, attenendosi pedissequamente al tenore letterale della citata norma, il fatto che gli interessi scaduti siano in grado di produrre interessi a loro volta solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione che sia posteriore rispetto alla loro scadenza ed a condizione che i predetti interessi siano dovuti da almeno sei mesi. Il termine usi impiegato dal legislatore è funzionale ad identificare i cc.dd. usi normativi ed una espressa previsione di legge si è resa necessaria soprattutto al fine di scongiurare il reato di usura di cui all'art. 644 del Codice Penale ("Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 […]"). Per espressa previsione dell'art. 1283 c.c. gli interessi non possono produrre a loro volta interessi se non è decorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione. Scopo della presente guida è illustrare quali novità il legislatore abbia adottato in materia di anatocismo, per poi esaminare eventuali profili giurisprudenziali di interesse.

Novità normative dal 2016

La novità che ci preme esaminare è quella introdotta a seguito della Delibera CICR 3 agosto 2016, che si pone a completamento dell'art. 120 TUB. La delibera de qua stabilisce che gli interessi sono capitalizzati separatamente dal capitale, che gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo successivo a quello in cui sono maturati ma, soprattutto, quel che preme rilevare, è il disposto dell'art. 3 il quale così dispone: "Nelle operazioni indicate dall'articolo 2 comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contrati stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre".

Profili giurisprudenziali

Esordiamo con la disamina di una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione in cui i giudici di Piazza Cavour hanno rilevato, in ordine all'argomento che qui si tratta, che in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 una volta che il giudice abbia dichiarata la nullità della predetta clausola, egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di detta declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato (Cass. civ. Sez. I, 17/08/2016, n. 17150 (rv. 641046)). In un'ulteriore pronuncia la Corte ha invece ammesso che un'eventuale azione di ripetizione di indebito, che sia proposta dal cliente di una banca, lamentando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, deve considerarsi sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale (quando i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto), che inizia a decorrere non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dall'estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass. civ. Sez. I, 24/05/2016, n. 10713 (rv. 639791)).


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