Data: 25/01/2017 18:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Dopo mesi di annunci, è ormai imminente l'approvazione della legge sull'equo compenso per gli avvocati. Il ministero della giustizia infatti ha predisposto la bozza del ddl (qui sotto allegata) che è in procinto di essere trasmessa a palazzo Chigi per approdare in consiglio dei ministri, al fine di una rapida approvazione.

Della necessità di un equo compenso si parla da tempo (leggi: "Avvocati: in arrivo la legge sull'equo compenso"), forti delle istanze provenienti dalla stessa categoria forense, al fine di riequilibrare i rapporti contrattuali degli avvocati nei confronti dei c.d. clienti forti, come banche, imprese e assicurazioni.

Un'esigenza ancora più rafforzata, a seguito dello scandalo scoppiato lo scorso anno per le convenzioni capestro di Equitalia, successivamente congelate dopo l'intervento del Consiglio Nazionale Forense (leggi:

"Avvocati: Equitalia congela i compensi capestro"), ma altresì dei recenti bandi "al ribasso" promossi da alcuni comuni, rigorosamente bloccati dai giudici amministrativi (leggi: "Il Tar boccia gli avvocati low cost" e "Avvocati: il Tar boccia le tariffe al ribasso").  

Da qui la nascita di un disegno di legge, partorito dallo stesso Consiglio nazionale forense, che peraltro si muove nella stessa direzione della proposta della deputata Camilla Sgambato ad oggi all'esame del Parlamento (leggi l'intervista alla parlamentare). 

Il disegno di legge che sta per essere portato all'attenzione del Governo è frutto del tavolo di lavoro avviato tra il ministero e il Cnf, partendo dalla proposta messa a punto dal Consiglio stesso in materia di equo compenso.

L'obiettivo del ddl è quello di porre definitivamente rimedio alle situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti forensi e i poteri forti (e cioè in primis banche e assicurazioni), bloccando le numerose clausole vessatorie che spesso caratterizzano i contratti tra le due parti e affidando al giudice il compito di accertare la nullità di qualsiasi patto teso a garantire un compenso non equo all'avvocato e di determinare giudizialmente il compenso corretto, tenendo conto dei parametri fissati dal ministero della giustizia.

I PUNTI CHIAVE DEL DDL

La definizione di equo compenso

Il disegno di legge mira a tutelare, ex art. 1, "l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206 del 2005".

La legge definisce l'equo compenso quale "corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Le clausole vessatorie

Ad essere fissate all'art. 2 del ddl sono le clausole che, all'interno della convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei clienti forti, come definiti all'art. 1, "determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo".

Tra le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria sono individuate:

- la riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

- l'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;

- l'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- l'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;

- l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

- la pattuizione di clausole che impongano all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

- la pattuizione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

- la pattuizione che, "in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte";

- la pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con lo stesso committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o in ogni caso non definiti e fatturati.

La nullità

Qualsiasi clausola vessatoria stipulato in violazione di quanto sopraindicato è nulla.

La nullità, opera a vantaggio dell'avvocato iscritto all'albo e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Per il resto il contratto con il committente rimane valido.

La determinazione giudiziale dell'equo compenso

Una volta accertata la nullità della clausola, o del patto, vessatorio, spetterà, infine, al giudice determinare l'equo compenso, tenendo conto dei parametri previsti dal decreto del ministero della giustizia (adottato ex art. 13, comma 6, della l. n. 247/2012), oltre che "della quantità e della qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale prestata in concreto".


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