Data: 07/07/2022 11:30:00 - Autore: Daniele Paolanti

Cosa significa leasing?

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Leasing è un termine inglese che significa letteralmente "noleggio" a indicare un contratto con il quale un soggetto, ossia il lessor o concedente, concede ad un altro soggetto, ossia il lesee o utilizzatore, il godimento di un certo bene per un periodo determinato e in cambio del pagamento di un canone periodico e di una maxi rata iniziale, con la possibilità, una volta giunta la scadenza dell'accordo, di restituirlo o di acquistarlo pagando la differenza tra quanto già versato per i canoni e il valore del bene.

Cos'è il contratto di leasing

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Il leasing è quindi un contratto che consente a un determinato soggetto, denominato utilizzatore, di poter usufruire, dietro versamento di un canone periodico, di un bene strumentale alla propria attività di cui può acquisire la proprietà (ovviamente al termine del contratto) e previo pagamento di una quota di riscatto di valore inferiore al prezzo di mercato del bene. In alternativa il bene può essere restituito o il contratto rinnovato.
Secondo parte della dottrina il contratto di leasing scaturirebbe dalla combinazione di due istituti, ovvero la vendita con patto di riservato dominio (di cui all'art. 1523 c.c.) e il contratto di locazione (art. 1571 c.c.).
Con la legge sulla concorrenza e sul mercato numero 124/2017, il leasing è divenuto un contratto tipico (leggi Il leasing diventa contratto tipico).

La risoluzione del contratto di leasing

In alcuni casi è possibile risolvere anticipatamente il contratto.

In generale, la risoluzione anticipata di un contratto è possibile se si verifica una delle seguenti ipotesi:

  • mutuo consenso delle parti
  • inadempimento di uno dei contraenti
  • impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta
  • eccessiva onerosità.

Tutte le predette ipotesi legittimano anche la risoluzione anticipata del contratto di leasing, sebbene la risoluzione per eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, pur astrattamente ammessa, non sia frequente con riferimento a tale tipologia contrattuale.

Il contratto di leasing è quindi pacificamente risolvibile anche per mutuo consenso (senza necessità per l'utilizzatore di risarcire il danno al concedente), per inadempimento (che, generalmente, si manifesta a carico dell'utilizzatore, sebbene possa riguardare entrambe le parti) e per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Per quanto riguarda in particolare l'inadempimento, gli interpreti hanno posizioni differenti in merito all'individuazione della normativa di riferimento, in quanto alcuni ritengono che debba farsi applicazione delle norme di cui all'articolo 1526 del codice civile (che si occupa della risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà), mentre altri preferiscono ricorrere all'articolo 1458 del codice civile che disciplina la risoluzione dei contratti di durata.

La conclusione alla quale sembra preferibile giungere, in proposito, è quella di applicare l'articolo 1458 al leasing di godimento e l'articolo 1526 al leasing traslativo.

La cessione del contratto di leasing

Il contratto di leasing, prima della sua scadenza, può anche essere oggetto di cessione, in forza della quale il cessionario, pagando il corrispettivo pattuito, succede nella posizione giuridica attiva e passiva del cedente e acquisisce il diritto a utilizzare il bene oggetto del contratto e a divenirne proprietario se deciderà di esercitare il riscatto.

La cessione si perfeziona, tuttavia, solo se vi è il consenso della società di leasing.

L'articolo 1406 del codice civile, infatti, sancisce che "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta".

La Cassazione sul contratto di leasing

A questo punto, può rivestire qualche utilità una rapida disamina delle pronunce giurisprudenziali di maggior interesse pertinenti l'argomento che ci occupa.

Le Sezioni Unite in particolare sono state interessate della questione circa la possibilità di esperire un'azione di risoluzione del contratto di fornitura per mancanza delle qualità promesse nell'ambito di un contratto di leasing finanziario (che ha una struttura bipartita, poiché abbiamo da un lato il leasing e dall'altro la fornitura).

Dunque: l'utilizzatore può richiedere la risoluzione del contratto di fornitura intercorrente tra la società di leasing e il fornitore?

Le SS.UU., premesso che "il contratto di leasing è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore e collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto a favore dell'utilizzatore" hanno rilevato che in realtà "sul punto occorre concordare con quell'autorevole dottrina la quale osserva che, dal punto di vista economico, l'operazione di leasing è sicuramente trilaterale, nel senso che i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore costituiscono un tutto unitario. Eppure, dal punto di vista giuridico, le cose stanno diversamente, siccome ci si trova al cospetto di due contratti (quello di compravendita e quello di locazione finanziaria) che, come s'è visto in precedenza, conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico. Un collegamento tale, cioè, da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro. È pur vero che questi contratti sono legati da un nesso obiettivo (economico o teleologico), ma quel che manca, perché possa ravvisarsi il collegamento tecnico, è il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune" (Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19785).

Come funziona l'acquisto in leasing

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Alla luce di tutto quanto detto sinora, possiamo affermare che questo contratto consente all'utilizzatore di accedere al godimento di un bene funzionale per l'esercizio della propria attività o professione, con la possibilità, alla scadenza, di acquisirne la proprietà mediante il pagamento di un prezzo di riscatto o di riconsegnarlo.

Il canone iniziale è normalmente di importo considerevolmente superiore rispetto agli altri e, all'uopo, viene comunemente denominato maxirata iniziale. Il prezzo di riscatto, al contrario, assume la denominazione di maxirata finale.

Non è da escludere, inoltre, che al termine del rapporto il soggetto utilizzatore (o cliente) invece che restituire il bene (sia esso un veicolo o qualsiasi altra cosa) possa scegliere finanche di rinnovare il contratto sostituendo il bene concesso.

Quali sono le caratteristiche del leasing

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Come vedremo, esistono diverse figure di leasing (Es: immobiliare, auto) ognuna della quali si distingue per caratteristiche peculiari, che derivano anche dal bene oggetto del contratto. Per quanto riguarda però il leasing in generale, si può affermare che le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

  • la possibilità per l'utilizzatore di riscattare il bene alla scadenza del contratto pagando la differenza tra canoni versato e valore del bene;
  • il godimento da parte dell'utilizzatore di un bene che non avrebbe altrimenti la possibilità di acquistare;
  • la previsione di un regime fiscale vantaggioso (rateizzazione dell’IVA e deducibilità dei costi relativi al canone in sede di dichiarazione dei redditi) dettato proprio dalle caratteristiche appena viste, ossia il godimento del bene, il pagamento di canoni periodici e l'opzione di riscatto del bene alla fine del contratto, per i titolari di Partita Iva.

Quando conviene il leasing

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Il contratto di leasing, a cui ricorrono di frequente anche i privati, soprattutto per l'acquisto dell'automobile, è un contratto che presenta indubbi e maggiori vantaggi per i titolari di Partita Iva, che possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali legate a questo tipo di contratto.
Il leasing permette poi all'utilizzatore di avere la disponibilità di un bene, che gli occorre per la propria attività, con la possibilità, alla fine del contratto di acquistarlo o restituirlo, ripartendone i costi di utilizzo negli anni. Un contratto che presenta pertanto un'elasticità che consente un ricambio frequente di beni e strumenti da lavoro alle aziende che, per il tipo di attività svolta, hanno questa necessità. L'utilizzatore non è inoltre esposto ai rischi tipici del deterioramento del bene e soprattutto quando l'attività è all'inizio, il titolare può disporre immediatamente dei beni che gli occorrono, ripartendone i costi nel tempo.

Subentro nel leasing

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Come in parte accennato sopra, il contratto di leasing prevede anche l'ipotesi del subentro, in forza del quale il subentrante sostituisce il precedente utilizzatore nel contratto, acquisendone gli stessi diritti e doveri. Al termine del periodo fissato per il leasing, il subentrante può riscattare il bene oggetto del contratto.

Il subentro, concretamente, consiste in un accordo tra concedente, utilizzatore e subentrante in forza del quale quest'ultimo si sostituisce all'utilizzatore, sostenendo le spese relative ai canoni periodici concordati per il leasing e rispettando le clausole del contratto originariamente stipulato. Non è comunque esclusa la possibilità di modificare il piano di ammortamento, con il consenso del concedente.

Il costo del subentro

Il subentro prevede, tuttavia, dei costi. In particolare, il subentrante dovrà versare al subentrato il valore nominale del bene sottratto il prezzo delle rate da versare e il prezzo per il riscatto del leasing.

I vantaggi del subentro nel leasing

In ogni caso, il subentro nel leasing è un'opzione che comporta diversi vantaggi, in quanto con essa l'utilizzatore può essere esonerato dal sostenere costi per un bene che non ha alcun interesse a riscattare e non intende utilizzare e dal pagare le spese di chiusura anticipata del contratto.

Leasing operativo

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Il leasing operativo è la forma più tradizionale di leasing, ideale per fruire di beni caratterizzati da obsolescenza e da alta standardizzazione, posto che consente all'utilizzatore la disponibilità del bene strumentale dietro pagamento di un canone mensile, gravando il concedente dei rischi dell'obsolescenza, dei costi di assistenza e manutenzione del bene stesso per tutta la durata del contratto.

Per queste caratteristiche il leasing operativo è una delle formule finanziarie più diffuse, soprattutto con riferimento ai veicoli (aziendali e privati).

Leasing auto

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Uno degli esempi più tipici del leasing operativo (anche se non è escluso quello finanziario) è quello che viene stipulato per le automobili. Titolari di partita Iva e privati possono infatti avere la necessità o semplicemente il desiderio di voler cambiare spesso l'auto. Da qui l'ampia diffusione del leasing, anche per l'acquisto dell'auto famigliare, anche se sono indiscutibili i vantaggi che questo contratto presento soprattutto per i titolari di Partita Iva.

Leasing partiva IVA

Il leasing è utilizzato soprattutto dai titolari di partita IVA (e dalle aziende) per dotarsi di auto, che devono essere strumentali all'esercizio della propria professione.

I vantaggi del leasing, per i titolari di partita IVA, sono nella possibilità di avere un mezzo a disposizione per la propria attività che non si svaluta e che può essere cambiato spesso, risultando quindi il più efficiente possibile.

Inoltre, i relativi costi possono essere dedotti, con conseguenti vantaggi fiscali costanti che incidono positivamente nella propria contabilità.

Leasing auto privati

Il leasing auto è una tipologia contrattuale che si sta diffondendo sempre di più e che ha iniziato a prendere piede anche tra i privati.

E' infatti una soluzione a metà strada tra la vendita e il noleggio che permette a molti di dotarsi di un'auto anche in un periodo di crisi finanziaria come quello attuale.

Ricorrono al leasing, specialmente, i privati che hanno la tendenza a cambiare spesso auto e che, in tal modo, non devono preoccuparsi della svalutazione del proprio modello di veicolo.

Tuttavia, occorre fare due opportune precisazioni.

Innanzitutto, va detto che, per accedere al leasing, i privati devono dimostrare che il bene oggetto del contratto sia necessario per la loro attività lavorativa.

Inoltre, i privati non godono degli stessi benefici fiscali connessi al leasing che sono invece riconosciuti ai titolari di partita IVA e alle aziende.

Differenza tra leasing e noleggio auto

Il leasing va tenuto distinto da un contratto affine ma differente: il noleggio auto a lungo termine.

Quest'ultimo, infatti, non ha nulla a che fare con la proprietà, non offrendo la possibilità di acquistare l'auto al termine del contratto.

Rispetto al leasing, non prevede né costi iniziali da sostenere né la maxi rata finale.

Infine, nella rata mensile sono inclusi anche i costi di assicurazione e manutenzione, la tassa di proprietà, il soccorso stradale e una serie di altri servizi che invece non sono tendenzialmente ricompresi nella rata del leasing. L'importo della rata dipende dai chilometri annui o da quelli che chi noleggia l'auto ritiene che dovrà percorrere per tutto il periodo in cui avrà a disposizione il mezzo.

Leasing immobiliare

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Con l'emanazione della legge di stabilità 2015, il leasing è divenuto uno strumento utilizzabile anche per l'accesso al mercato immobiliare. Possono ricorrere a tale tipologia contrattuale, tuttavia, i soggetti che abbiano un reddito complessivo che non supera i 55mila euro e che siano privi di un'abitazione principale.

Per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2016 e il 21 dicembre 2020 è possibile portare in detrazione i costi del leasing per la prima casa.

Nella sostanza, il leasing immobiliare è quel contratto con il quale la società di leasing si assume l'obbligo di acquistare un immobile o di farlo costruire, seguendo le indicazioni dell'utilizzatore il quale, pagando un canone periodico, lo riceve poi in uso per un periodo di tempo determinato.

Alla scadenza di tale periodo, l'utilizzatore può decidere se riscattare o meno l'immobile pagando il corrispettivo stabilito in contratto.

Leasing finanziario

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Accanto al leasing tradizionale, nella prassi, ha trovato ampia diffusione il leasing finanziario.

Mentre nel tradizionale contratto di leasing un soggetto utilizza un bene corrispondendo un canone periodico al proprietario (e riservandosi la facoltà di restituirlo al termine del contratto o finanche di rinnovare il contratto o esercitare il riscatto) nel leasing finanziario l'utilizzatore/cliente indica al soggetto concedente il bene di cui questi intende acquisire il godimento. Il concedente ne acquista la proprietà e lo concede in godimento a fronte del pagamento di un canone periodico. Così come per il leasing tradizionale, anche il leasing finanziario consente all'utilizzatore di poter, alla scadenza del termine pattuito, rinnovare il contratto, riscattare il bene o restituirlo al concedente.

Il lease back

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Con l'espressione lease back (o sale and lease back) si intende un'operazione complessa che consiste nella vendita di un soggetto di un bene eseguita da un soggetto che intende essere finanziato dall'ente finanziatore e nella stipulazione successiva di un contratto di leasing in forza del quale questi rimane nel pieno godimento del bene e nella disponibilità. Alcuni autori hanno addirittura prospettato l'ipotesi che il contratto di sale and lease back sia in qualche modo assimilabile alla vendita con patto di riscatto.


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