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Data: 27/01/2017 09:00:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti Avv. Daniele Paolanti - Il leasing è un contratto atipico che consente ad un determinato soggetto, denominato utilizzatore, di poter usufruire, dietro versamento di un canone periodico, di un bene strumentale alla propria attività di cui può acquisirne la proprietà (ovviamente al termine del contratto) e previo pagamento di una quota di riscatto di valore inferiore al prezzo di mercato del bene. In alternativa, il bene può essere restituito o il contratto rinnovato. Per leasing finanziario, invece, si intende un contratto in virtù del quale l'utilizzatore/cliente indica al soggetto concedente il bene di cui questi intende acquisire il godimento. Il concedente ne acquista la proprietà e lo concede in godimento a fronte del pagamento di un canone periodico. La questioneIn un contratto di leasing, dunque, l'utilizzatore non è proprietario del bene, può diventarlo laddove alla scadenza del contratto questi decida di esercitare il riscatto pagando la c.d. maxirata finale. Dunque: può essere sottoposta a pignoramento una vettura di cui l'utilizzatore abbia il godimento a seguito di contratto di leasing? No. Questo per un semplice motivo. L'utilizzatore/cliente non è proprietario della vettura, ne ha semplicemente il godimento, che gli è garantito a fronte del pagamento da parte di questi di un canone periodico. La proprietà viene acquisita dall'utilizzatore solo nel caso in cui questi, al termine pattuito del contratto, decida di esercitare il riscatto del bene pagando la maxirata finale. Il pignoramento, per sua natura, può essere esercitato su beni che siano posseduti dal debitore ma nel caso di contratto di leasing quest'ultimo ha il mero godimento di un bene di cui non acquista la proprietà sino a quando, e nell'eventualità in cui, decida di esercitare il riscatto. Il leasing non è un contratto di compravendita. Traducendo il termine dall'inglese si apprende che il suo significato è "noleggio" o "affitto" e, anzi, secondo parte della dottrina il contratto di leasing scaturirebbe dalla combinazione di due istituti, ovvero la vendita con patto di riservato dominio (di cui all'art. 1523 c.c. "Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna") e del contratto di locazione (art. 1571 c.c. "La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo").Per approfondimenti vai alla guida sul contratto di leasing |
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