Data: 26/01/2017 22:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Nessun risarcimento a chi si avvicina al cane per accarezzarlo ricevendo in cambio un morso. In tal caso, infatti, la responsabilità del padrone per i danni arrecati dall'animale a terzi è esclusa dal comportamento colposo del danneggiato. Così ha deciso il Tribunale di Ascoli Piceno, nella recente sentenza n. 1102/2016 (qui sotto allegata) respingendo la richiesta di risarcimento danni di un uomo che, senza alcuna valida ragione, si era avvicinato ad un cane per accarezzarlo, venendo morso ad un dito.

Per il tribunale, la norma applicabile nel caso di specie è quella dell'art. 2052 c.c., che prevede una vera e propria responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell'animale che abbia cagionato danni a terzi. Si tratta di una responsabilità presunta che non è fondata sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. La norma, tuttavia, "esclude tale responsabilità ove il proprietario dia prova del caso fortuito, che può essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato".

Nel caso di specie, come risulta ampiamente provato dai testimoni, l'animale era chiuso nel recinto sul quale peraltro era apposto il cartello "attenti al cane". E l'aggressione al danneggiato si spiega soltanto con l'avvicinamento dello stesso all'animale, che introduceva la mano all'interno del recinto in ferro, allo scopo di accarezzarlo e "calmarlo". Tale condotta, dunque, ritiene il tribunale ascolano, costituisce "caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2052 c.c., perché comunque caratterizzata da imprudenza nell'avvicinarsi, senza alcuna reale necessità, ad un animale a lui sconosciuto che stava oltre tutto manifestando, abbaiando, segni di nervosismo aggressivo contro il visitatore". In sostanza, l'animale e la vittima sono venuti in contatto solo per volontà di quest'ultima e non per l'aggressione improvvisa del cane. Da qui il rigetto della domanda.


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