Data: 19/08/2019 05:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - La procreazione medicalmente assistita � quell'insieme di tecniche e metodiche che permettono la procreazione chirurgica, ormonale, farmacologica o di altro genere.

Si tratta, in particolare, dei seguenti procedimenti:

  • inseminazione,
  • fecondazione in vitro,
  • trasferimento embrionale,
  • trasferimento intratubarico dei gameti,
  • microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo,
  • crioconservazione dei gameti e degli embrioni.

Indice:

La legge 40 del 2004

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In Italia, la procreazione medicalmente assistita � regolamentata dalla legge numero 40 del 2004 ("Recante norme in materia di protezione della procreazione medicalmente assistita"), introdotta nel nostro ordinamento a seguito di un dibattito politico e culturale molto acceso, che ancora oggi riverbera i suoi effetti, rimanendo il tema che ci occupa uno dei pi� discussi nel campo della bioetica.

Tale provvedimento disciplina la materia in lungo e in largo tentando, ma non sempre riuscendovi, di operare un adeguato bilanciamento dei valori in gioco e apprestando anche una forma di tutela specifica nei confronti del concepito.

L'obiettivo perseguito � reso palese dall'art. 1, il quale cos� dispone: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit� o dalla infertilit� umana � consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalit� previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".

Tra le norme contenute nella legge 40/2004, particolarmente contestata, non tanto sotto il profilo giuridico quanto su quello etico, � quella di cui all'art. 4, la quale dispone che possono accedere alla procreazione medicalmente assistita solo coloro dei quali sia accertata la sterilit� o che si trovino in condizioni patologiche che determinino l'impossibilit� di procreare ("Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita � consentito solo quando sia accertata l'impossibilit� di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed � comunque circoscritto ai casi di sterilit� o di infertilit� inspiegate documentate da atto medico nonch� ai casi di sterilit� o di infertilit� da causa accertata e certificata da atto medico").

Testo della legge n. 40/2004

Chi pu� accedere alla procreazione medicalmente assistita

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In generale, per poter accedere alla procreazione medicalmente assistita sono necessari specifici presupposti.

Infatti, ad essa possono ricorrere solo le persone che siano:

  • maggiorenni,
  • di sesso diverso,
  • coniugate o conviventi,
  • in et� potenzialmente fertile,
  • entrambi viventi.

Ci� vuol dire, quindi, che non possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita i single, gli omosessuali, le persone che non si trovano in et� potenzialmente fertile perch� troppo avanti con gli anni e i vedovi.

I divieti a tutela dell'embrione

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La legge 40 contiene, poi, una serie di divieti ai quali corrispondono delle pesanti sanzioni, alcune delle quali aventi natura penale, altre invece aventi natura meramente amministrativa.

Sostanzialmente sono vietate quelle condotte volte a realizzare degli scopi ritenuti in contrasto con interessi di carattere superiore.

Ad esempio, i divieti riguardano innanzitutto la clonazione operata mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; � vietata, poi "ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalit� diagnostiche e terapeutiche". Non � inoltre possibile la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quelli previsti dalla legge nonch� la maternit� surrogata (l'integrale elenco dei divieti e delle relative sanzioni � contenuto negli artt. 12 e ss.).

Procreazione medicalmente assistita eterologa

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In Italia, la procreazione medicalmente assistita eterologa fino a qualche anno fa era assolutamente vietata, con la conseguenza che non era mai possibile ricorrere a ovuli o a semi di donatori esterni alla coppia che desiderava avere un figlio.

Sulla questione, tuttavia, � intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza 162/2014, che ha parzialmente modificato l'impianto della legge 40, partendo dal presupposto che "le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignit� della persona umana, appartiene �primariamente alla valutazione del legislatore� (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilit� della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano".

In detta sentenza la Consulta ha in particolare dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 4, comma 3, nella parte in cui stabilisce per la coppia il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilit� o infertilit� assolute ed irreversibili. Secondo la Consulta il divieto di fecondazione eterologa colliderebbe con gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, contrastando con il diritto di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli, diritto che si manifesta altres� come una forma di autodeterminazione individuale.

Le linee guida del 2015

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Oltre che dalla legge 40, la procreazione medicalmente assistita � regolamentata dalle Linee guida nazionali del 2015, alle quali devono scrupolosamente attenersi tutte le strutture che sono state autorizzate a praticare questa tecnica, che contengono le indicazioni sulle procedure da seguire.

Sostanzialmente, tali Linee guida definiscono la sterilit� e l'infertilit�, identificando con esse l'assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti all'interno di una coppia eterosessuale, e individuano come possibili trattamenti ai quali ricorrere quello medico o quello chirurgico per ripristinare la fertilit� e l'accesso alla fecondazione assistita.

In forza di quanto stabilito dalle linee guida, poi, ciascun centro che si occupa di fecondazione assistita deve garantire la possibilit� alle coppie di accedere a un sostegno psicologico decisionale, di sostegno, genetico o terapeutico.

Sostanzialmente si vuole aiutare le coppie a riflettere sulle implicazioni del percorso che stanno per intraprendere, a superare i momenti di stress, ad affrontare il rischio di anomalie genetiche del nascituro e ad accettare determinate situazioni terapeutiche.

La procedura di procreazione medicalmente assistita

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La procedura di procreazione medicalmente assistita � regolamentata in maniera molto specifica anche sotto diversi aspetti che non sono strettamente medici.

In particolare, la coppia deve innanzitutto prestare un consenso scritto congiunto alle informazioni che le vengono fornite dal medico responsabile della struttura sanitaria alla quale si � rivolta, dopo il quale devono trascorrere almeno sette giorni prima di compiere l'intervento. Il consenso pu� essere revocato sino alla fecondazione dell'ovulo.

Le strutture presso le quali � eseguito l'intervento, poi, possono essere sia pubbliche che private, ma devono essere necessariamente autorizzate dalla Regione di riferimento e devono essere iscritte in un apposito registro, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanit�.

Tutta la procedura, infine, deve essere perfettamente tracciata. Una volta terminata, infatti, la coppia riceve una relazione conclusiva, destinata al proprio medico curante, in cui viene indicato quale procedura � stata impiegata, come si � svolta e quali risultati ha prodotto e in cui sono riportati i dati di laboratorio, i farmaci ai quali si � fatto eventualmente ricorso e ogni indicazione terapeutica utile.

Il figlio nato da procreazione assistita

Il figlio nato da procreazione medicalmente assistita assume in tutto e per tutto lo stato di figlio nato da gravidanza spontanea e per la coppia non � possibile rivalutare la propria scelta di essere genitori. Alla madre, infatti, non � data la possibilit� di decidere di non essere nominata nell'atto di nascita e il padre non pu� contestare la sua paternit�.
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