Data: 31/01/2017 21:50:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Stipendi versati solo in banca o in posta e la firma sulla busta paga non costituir� prova dell'avvenuto pagamento. Sono queste le principali novit� introdotte dal disegno di legge (c1041) recante "disposizioni in materia di modalit� di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori" che questa settimana � all'esame della commissione lavoro della Camera in sede referente.

Ratio del provvedimento, che vede come prima firmataria la dem Titti Di Salvo e relatrice Valentina Paris (Pd), � quella di offrire una soluzione ad un problema che colpisce moltissimi lavoratori italiani. "� infatti noto � si legge nella relazione al testo - che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare". Una prassi deprecabile, continuano i firmatari, che "rappresenta un grave danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignit� e nel diritto a una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione � mentre - al contrario, la corresponsione di una retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro".

Da qui, la proposta di introdurre un meccanismo antielusivo che consiste nel rendere obbligatorio il pagamento degli stipendi attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con pesanti sanzioni, che possono arrivare fino a 50mila euro, per chi non rispetta gli obblighi previsti (fatte salve le esclusioni dei datori di lavoro che non hanno partita Iva, come ad esempio nei rapporti di lavoro domestico).

I PUNTI CHIAVE DEL DDL

Stipendi solo in banca o in posta, scelta al lavoratore

Il provvedimento che si compone di 5 articoli introduce un semplice meccanismo che consiste nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (nonch� ogni anticipo), attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.

La scelta del sistema di pagamento � rimessa direttamente al lavoratore, il quale potr� optare per l'accredito diretto sul proprio conto corrente, per l'emissione di un assegno (consegnato direttamente al lavoratore o in caso di comprovato impedimento a un suo delegato) oppure per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale.

Viene vietato in sostanza ai datori di lavoro il pagamento della retribuzione a mezzo di assegni o contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Si stabilisce, inoltre, che la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il provvedimento fissa l'obbligo per il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, di comunicare al centro per l'impiego competente gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provveder� al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme sulla privacy.

La comunicazione, per evitare di attribuire nuovi oneri burocratici ai datori, sar� inserita nello stesso modulo che gli stessi inviano obbligatoriamente al centro per l'impiego quando effettuano nuove assunzioni. La modulistica, quindi, dovr� essere opportunamente modificata (dai centri per l'impiego) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per permettere l'invio corretto della comunicazione anche in modalit� telematica.

Allo stesso modo, l'ordine di pagamento potr� essere annullato soltanto trasmettendo alla banca o alle poste copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, rese secondo le modalit� di legge, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti al lavoratore dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Analogamente, il datore di lavoro o committente che trasferisce l'ordine di pagamento a un altro istituto bancario o ufficio postale � tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al lavoratore. Il trasferimento dell'ordine di pagamento non pu� comunque comportare ritardi nel pagamento della retribuzione.

La convenzione

La proposta di legge prevede, inoltre, la stipula di una convenzione (entro tre mesi dall'entrata in vigore) tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana e la societ� Poste italiane Spa che individua gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori, con l'importante previsione che ci� non deve determinare nuovi oneri n� per le imprese n� per i lavoratori. La convenzione dovr� essere sottoscritta obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. E in ogni caso la legge avr� pienamente efficacia entro 18 mesi a prescindere dalla convenzione.

Le esclusioni

Il ddl esclude dagli obblighi introdotti i datori di lavoro che non sono titolari di partita Iva, i quali spesso non sono neanche titolari di un conto corrente. In ogni caso sono esclusi dalla pdl, i rapporti di lavoro domestico e familiare (nei quali i datori spesso sono persone anziane o disabili), cos� come i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini (ad es. per pulizia scale o manutenzione verde condominiale).

Le sanzioni

Sono, infine, previste pesanti sanzioni pecuniarie (da 5mila a 50mila euro) per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge.

Chi non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che effettuer� il pagamento delle retribuzioni � soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro e al successivo accertamento della direzione provinciale del lavoro, che proceder� alle conseguenti verifiche.


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