Data: 01/02/2017 19:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo La busta paga ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, quando sia chiara e non contraddittoria, anche se il valore è pari a zero

Tuttavia, se in questa sono indicati altri fatti tendenti a estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (ad esempio un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 2239/2017 (qui sotto allegata). 

Un dipendente della società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze di fine rapporto, ma la datrice proponeva opposizione deducendo la assenza della prova scritta e la inesistenza del credito.

Al centro della diatriba il documento che aveva sorretto l'emissione del decreto ingiuntivo, ossia una busta paga pari a zero: tuttavia l'opposizione dell'azienda non andava e buon fine e neppure il successivo appello, poichè il giudice territoriale condivideva l'argomentazione secondo cui la busta paga emessa dalla società aveva natura confessoria per la parte relativa alla esistenza ed entità delle competenze di fine rapporto maturate dal lavoratore.

A contrario, la Corte d'Appello riteneva che la pretesa della società al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della condotta infedele del dipendente, invece, era priva di prova e, pertanto, non era opponibile in compensazione.

In Cassazione, nuovamente la società ricorrente evidenzia che la busta paga posta a fondamento del decreto ingiuntivo recava un saldo pari a zero sicché non conteneva alcun riconoscimento di debito. Sul punto non poteva condividersi la statuizione della Corte di merito secondo cui l'importo indicato a debito della società era oggetto di confessione mentre l'importo del controcredito per danni era una mera asserzione: la busta paga prodotta dalla controparte quale prova del credito non poteva essere frazionata, in conformità al principio di inscindibilità della confessione.

Sarebbero, dunque, stati violati, secondo parte ricorrente, l'articolo 633 c.p.c., perché la busta paga non costituiva prova scritta del credito e l'articolo 2734 c.c., quanto al valore delle dichiarazioni aggiunte alla confessione.

Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione precisa che nei confronti del datore di avoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite.

Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale, tuttavia, deriva ex artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale
riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità e incontrovertibilità, vincolante per il giudice.

Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato.

La busta paga, conclude la Cassazione, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria; diversamente, "ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento".

Nel caso esaminato, la Corte di merito ha erroneamente frazionato il contenuto della confessione, riconoscendole il valore di prova legale per la (sola) parte relativa al credito del lavoratore, violando quindi l'articolo 2734 c.c., richiamato dall'articolo 2735 c.c., nella parte in cui prescrive che se l'altra parte contesta la verità dei fatti o circostanze aggiunte alla confessione è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

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