Data: 01/02/2017 17:00:00 - Autore: Edoardo Di mauro

Avv. Edoardo Di Mauro � Il codice penale stabilisce che "chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte n� adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, � punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 51" (art. 444 c.p.).

L'interesse tutelato � la salute pubblica

Trattasi di reato di pericolo, e l'interesse tutelato � la salute pubblica. Pertanto, ai fini della configurabilit� basta che le sostanze alimentari detenute o poste in commercio o distribuite, siano idonee ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica. Non � infatti necessario che si verifichi un danno alla salute.

La condotta criminosa

Ai fini dell'imputabilit� del fatto come reato deve essere integrata la condotta che come si evince dalla norma pu� essere articolata in tre tipi: mera detenzione per il commercio (quindi la detenzione del produttore o del commerciante), porre in commercio (quindi l'immissione nel commercio e non solo la mera detenzione a tal fine), e la distribuzione per il consumo (esempio del ristoratore o del distributore di bevande ed alimenti). Basta una di queste condotte per integrare il reato.

Necessit� di accertamento del pericolo concreto

Come ha chiarito pi� volte la giurisprudenza la pericolosit� deve essere accertata caso per caso in sede processuale, trattandosi di reato di pericolo concreto e non di pericolo presunto. Il giudice pu� ricorrere a qualsiasi mezzo di prova e alle nozioni dei comune esperienza.

Avv. Edoardo Di Mauro

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