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Data: 01/02/2017 21:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Nessuno potrà essere più apostrofato come "fallito" e scomparirà anche la parola "fallimento" (e la relativa procedura) che verrà sostituita dal termine "liquidazione giudiziale". Parte dal vocabolario la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvata oggi dalla Camera a larga maggioranza (276 voti a favore, 125 astenuti e 1 contrario). Il ddl, che consta di 15 articoli, delega il Governo a riformare la legge del 1942 sul fallimento tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione ministeriale Rordorf. Il testo, ora traghetta verso il Senato per il sì definitivo che non dovrebbe, a questo punto, incontrare grossi ostacoli. Massima la soddisfazione del ministro della giustizia Andrea Orlando che a margine dell'approvazione parla di "un primo passo importantissimo verso l'approvazione definitiva di una riforma che finalmente modernizza un sistema vecchio di 74 anni". Con questo provvedimento, aggiunge il Guardasigilli, sintetizzando i punti chiave della riforma, "si anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio default quando è ancora possibile e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese: insomma, si contribuisce fondamentalmente alla competitività del Paese, che così si allinea ai criteri che, in materia, ispirano gli altri Stati europei".
Le novità principali
L'allerta preventivaPunto chiave della riforma approvata oggi è il puntare a mettere in sicurezza un'azienda o un gruppo di imprese dalla crisi, prima che la situazione precipiti. A tal fine, verrà introdotta una sorta di fase preventiva di "allerta" al fine di attivare tempestivamente le procedure per la risoluzione assistita della crisi e contribuire a rilanciare effettivamente l'impresa sul mercato. In caso di esito negativo della fase di allerta, questo sarà pubblicato nel registro delle imprese. Per l'imprenditore che attiva tempestivamente l'allerta (o si avvale di altri istituti tesi alla risoluzione concordata della crisi) sono previste misure premiali (come ad esempio la non punibilità dei delitti fallimentari, la riduzione delle sanzioni per i debiti fiscali, ecc.).
Concordato preventivo limitatoAltra novità della riforma riguarda la modifica delle nome sul concordato preventivo che sarà limitato ai soli casi in cui sia effettivamente possibile salvare l'attività a rischio di fallimento.
Nuova procedura fallimentoCome anticipato il ddl cancella dalla normativa le espressioni "fallito" e "fallimento" che spesso hanno costituito un vero e proprio marchio di infamia per imprenditori e imprese e che verranno sostituite dal termine "liquidazione giudiziale". Ma non solo. A cambiare è totalmente anche la procedura, con l'eliminazione di quella fallimentare e con il curatore che diventa il "dominus" di quella nuova con poteri rafforzati (accesso alle banche dati, promozione azioni giudiziali, ecc.) e il possibile sbocco di un concordato di natura liquidatoria. Dovrà, inoltre, essere data priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come ultima ratio.
Regole semplificateSi assiste inoltre alla semplificazione delle regole processuali, con la riduzione delle incertezze interpretative e alla facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, puntando, in sostanza, ad incentivare gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. Rivisitata anche la disciplina dei privilegi, ritenuta ormai obsoleta, e previsto un sistema di garanzie mobiliari non possessorie (una sorta di pegno in cui il debitore non è spossessato del bene mobile che ne è oggetto). Quanto all'individuazione del tribunale competente, sarà fatta in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali e quelle di maggiori dimensioni saranno assegnate al tribunale delle imprese.
Insolvenza gruppo di impreseViene disciplinata anche una procedura unitaria per la crisi e insolvenza di più imprese di un gruppo e anche in presenza di procedure distinte, previsti obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti. In sostanza, in caso di crisi di più società dello stesso gruppo si potrà presentare un'unica domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato o la liquidazione giudiziale. Ciò non escluderà l'autonomia delle masse (attive e passive) di ciascuna società.
Norme salva-famigliePiù ampie le norme salva-famiglie con il riordino della disciplina del sovraindebitamento e soluzioni che consentano la prosecuzione dell'attività da parte del debitore. Viene introdotto inoltre un articolo a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, con la previsione che i costruttori depositino la fideiussione da un notaio (a garanzia di chi compra casa sulla carta) sin dall'origine, evitando così che in caso di insolvenza, la tutela arrivi tardi. |
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