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Data: 03/02/2017 15:00:00 - Autore: Edoardo Di mauro![]() Avv. Edoardo Di Mauro � In materia di ripartizione delle spese condominiali il codice civile stabilisce che per "la conservazione e per il godimento delle cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno pu� farne" (art. 1123, c. 2, cod. civ.). Chi pi� utilizza pi� spendeCi� significa che pi� si utilizza una cosa comune, pi� si � tenuti a contribuire alle spese di manutenzione rispetto ai condomini che ne usufruiscono di meno. Ne � esempio l'utilizzo dell'ascensore da parte di chi abita nei piani pi� alti dell'edificio. Oppure il consumo di energia elettrica che pu� servire sia per alimentare l'impianto dell'ascensore, sia per illuminare il corpo scala. Non sempre si applica il principio della proporzione. L'esempio della messa a norma dell'impianto elettricoMa che dire dell'attivit� di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale? Trattasi di cosa ben diversa dal consumo di energia. Ai sensi dell'articolo 1117, n. 3, cod. civ. l'impianto elettrico condominiale in mancanza di titolo contrario, � comune a tutti i condomini. Dunque il principio della ripartizione delle spese in proporzione all'uso che ciascuno pu� farne non trova applicazione nel caso di messa a norma dell'impianto elettrico. Lo ha chiarito la Cassazione civile con la sentenza n. 17880/2014. Avv. Edoardo Di Mauro Per consulenza on line a partire da � 60,00 : tel. 333 4588540 |
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