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Data: 03/02/2017 16:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – D'ora in poi chi si trova a chiamare il call center di una società (dalla compagnia telefonica alla corrente elettrica per intendersi) potrà chiedere di parlare con un operatore italiano. È una delle novità previste dall'ultima legge di bilancio che ha approvato nuove regole per il funzionamento dei call center. In particolare, come spiega una nota del Mise, già dal 1° gennaio 2017 quando un utente effettua o riceve una chiamata da un call center deve essere immediatamente informato riguardo al Paese in cui è fisicamente collocato l'operatore che risponde. Inoltre, tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center devono obbligatoriamente iscriversi al "Registro degli operatori di comunicazione" tenuto dal Garante per le comunicazioni, fornendo tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizioni del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. Per chi localizza (anche affidando in outsourcing a terzi) l'attività di call center in un paese fuori dall'Unione Europea è altresì obbligatorio comunicarlo almeno 30 giorni prima al Ministero del Lavoro, al Mise e al Garante della Privacy. Il nuovo obbligo vale anche per chi ha localizzato l'attività al di fuori del territorio nazionale dell'Ue prima del 2017. In tal caso, si avrà tempo fino a 2 marzo prossimo per le comunicazioni. Ulteriore novità prevista dalla legge di bilancio, spiega ancora il Mise, è la "responsabilità solidale tra committente e gestore del call center". Per cui chi affida il servizio a un call center esterno dovrà risponderne insieme al soggetto gestore. Quanto all'obbligo di far parlare gli utenti con un operatore italiano, per i call center collocati fuori dal territorio nazionale, lo stesso scatterà a partire dal 1° aprile 2017 e dovrà essere adempiuto, previa richiesta dell'utente con immediato trasferimento nel corso della medesima chiamata. Le sanzioni previste per le violazioni alla nuova disciplina arrivano fino a 50mila euro per ogni giornata e a fino a 150mila per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. |
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