Data: 05/02/2017 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non � solo il datore di lavoro a rischiare laddove venga sorpreso a occupare lavoratori in nero. Anche se il Jobs Act ha inasprito le sanzioni contro il lavoro nero, infatti, sono anche i prestatori d'opera a dover prestare attenzione a quanto comunicato agli organi di competenza.

Di norma, colui che viene impiegato "in nero" � considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere "scoperto": anzi, ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa

Invece, a seguito della riforma dell'impianto sanzionatorio introdotta dal d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro rischia una maxi sanzione pecuniaria che pu� raggiungere anche i 36mila euro per ogni lavoratore occupato (per approfondimenti: Lavoro nero: multe pi� salate sino a 36mila euro).

L'importo, infatti, viene calcolato in base ai giorni di effettivo lavoro per ciascun lavoratore irregolare, e aumentato del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o di minori in et� non lavorativa.

La maxi sanzione potr� essere ridotta se il datore si avvale della diffida obbligatoria e degli adempimenti prescritti per la regolarizzazione delle violazioni accertate.

Per il dipendente impiegato in nero, per�, tutto cambia questi abbia dichiarato alle autorit� competenti il proprio stato di disoccupazione o, addirittura, percepisca apposita indennit�. Le autorit� che abbiano effettuato i controlli, infatti, hanno l'obbligo di segnalare il lavoratore occupato in nero alla Procura della Repubblica.

Nel primo caso, il lavoratore occupato in nero che abbia reso all'Inps o al Centro per l'impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di "Falsit� ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 del codice penale

La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto � destinato a provare la verit�.

Se, oltre ad aver dichiarato un inesistente stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l'indennit� di disoccupazione o abbia profittato di altri ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall'art. 316-ter del codice penale.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per s� o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunit� Europee.

Quando la somma indebitamente percepita � pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non pu� comunque superare il triplo del beneficio conseguito

In aggiunta alle sanzioni penali e amministrative, il lavoratore in nero che abbia percepito illegittimamente gli ammortizzatori sociali, decade dai benefici e resta salvo il diritto dell'Inps o dell'Ente erogatore dell'indennit� alla restituzione degli indebiti e al risarcimento del danno.





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