Data: 04/02/2017 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - I giudici di primo grado ritengono che qualunque pericolo, anche la stessa presenza di un convivente con precedenti penali, giustifichi il rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi e il divieto di detenzione.

Il Consiglio di Stato (nella sentenza n. 5542/2015 in commento) sostiene però una tesi diversa, favorevole alla persona interessata che, alla fine, vince la causa.

Dice cioè che, sebbene l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha il compito (discrezionale) di prevenire i delitti, i sinistri e i fatti lesivi della pubblica sicurezza, tuttavia i requisiti soggettivi del richiedente si devono valutare con stretto riferimento alla persona del titolare dell'autorizzazione.
E' solo questa persona che deve essere "immacolata", nel gergo tecnico "immune da mende" e da "indizi negativi", non altri.
E' lui la persona che deve, in concreto, assicurare l'affidabilità sul buon uso dell'arma.
Su questo semplice e chiaro concetto, i Magistrati del secondo grado hanno costruito questa interessante ed utile sentenza.
In pratica, la soluzione offerta per questo caso (applicabile a tutti i casi analoghi) è la seguente.
Posto che i pericoli di abuso possono derivare, in astratto, da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell'autorizzazione (pensiamo al caso di persona interessata da procedimenti penali per varie ipotesi di reato, come accade nel caso in esame: ricettazione, commercio di prodotti falsificati ed altro) o anche da persone con cui intrattiene rapporti di vicinato, bisogna però indicare con estrema precisione e rigore quali indizi lasciano pensare che la convivenza e l'ambiente familiare possa condizionare in negativo il giudizio di non affidabilità personale.
Se queste tracce non ci sono, l'Autorità non può parlare di perdita dell'affidabilità e quindi, la conseguenza più immediata, è che il ricorso merita accoglimento.
Proprio a voler trovare elementi circostanziati sfavorevoli, questi potrebbero (usiamo il condizionale volutamente) consistere nella presenza di situazioni di conflittualità fisica nei rapporti tra familiari, magari all'interno di un contesto familiare elevatamente conflittuale.
In tutti gli altri casi il problema non si pone e, a dirlo, è il Consiglio di Stato.
La conclusione è semplice: l'appello va accolto e l'affidabilità del ricorrente va rivalutata.
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