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Data: 05/02/2017 16:10:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Codice della Strada, art. 116, precisa che non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali. Si tratta di documenti rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. Tuttavia, chi verrà beccato alla guida senza il titolo abilitativo richiesto non rischierà più una sanzione penale, stante le novità introdotte dal d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, il quale ha depenalizzato il reato di guida senza patente previsto dal comma 15 della norma menzionata. La depenalizzazione riguarda vari tipi di ipotesi, tra cui la guida senza patente perché mai conseguita o il caso in cui questa sia stata revocata con provvedimento definitivo notificato all'interessato; ancora, depenalizzata è l'ipotesi di guida con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici riscontrata in sede di visita medica per revisione o rinnovo. In passato, chi conduceva veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida o guidava senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, era sanzionato con un ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro. La depenalizzazione, tuttavia, ha avuto lo scopo di aumentare il fattore di deterrenza poichè, pur affermando che la violazione non costituisce più reato, la sanzione pecuniaria si è innalzata da 5mila a un massimo di 30mila euro. La stessa sarà irrogata direttamente dall'organo accertatore nell'immediatezza e ne sarà richiesto il pagamento entro 60 giorni. Il trasgressore "virtuoso" che paga entro i 60 giorni potrà beneficiare del pagamento in misura ridotta (somma pari al minimo edittale), ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica o contestazione. Nonostante l'intervenuta depenalizzazione, si rischia ancora la sanzione penale nell'ipotesi di recidiva che avvenga nel biennio: in particolare la pena è quella dell'arresto fino a un anno. Ancora, si rischia l'arresto da 6 mesi a 3 anni, ex art. 73 del d.lgs. n. 159/2011, se a guidare senza patente sia una persona sottoposta a misura di prevenzione. Oltre alle menzionate sanzioni, alla violazione del disposto dell'art. 116, comma 15, si rischia la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. In una nota, il Ministero dei Trasporti ha specificato che nel provvedimento non si parla "di coloro che, pur avendo conseguito la patente, non l'abbiano con sé nel momento del controllo. In questo caso si tratta già di una sanzione amministrativa" (per approfondimenti: Guida senza patente: la depenalizzazione riguarda i "non patentati". I chiarimenti del Mit). Infatti, i casi in cui la mancata esibizione della patente di guida sia frutto di una dimenticanza, ex art. 180 del Codice della Strada, si rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro (per i ciclomotori 25 a 99 euro). Il trasgressore verrà poi invitato a presentarsi agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire i documenti, pena una multa da 419 a 1.682 euro. Diverso è ancora il caso, ex art. 126 del Codice della Strada, di venga trovato alla guida con patente o con altra abilitazione professionale (di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12) scaduti di validità: questi sarà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. |
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