Data: 09/02/2017 21:40:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sorge in capo a Poste s.p.a. la responsabilità contrattuale a causa del ritardo della raccomandata contenente l'offerta di un'impresa che, pertanto, è stata esclusa dalla gara d'appalto
Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce, seconda sezione cibile, nella sentenza n. 399/2017 (giudice Annafrancesca Capone).

Non essendo stati rispettati i tempi di recapito indicati dalle condizioni generali, è il gestore del servizio che dovrà risarcire all'impresa la perdita di chance e il danno curriculare, nonché le spese di spedizione, per un totale di oltre 5.500 euro. 

Il giudice rileva l'elevata probabilità che l'impresa partecipando alla gara avrebbe potuta vincerla in quanto la sua offerta offriva una percentuale di ribasso maggiore rispetto all'aggiudicataria, senza contare il fatto che aveva già lavorato con l'appaltante ed era in possesso dei requisiti tecnici ed economici per terminare il progetto.

Per liberarsi dalla responsabilità, Poste s.p.a. avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo nella consegna fosse stato determinato da una causa non imputabile alla gestione del servizio.
Nel calcolare il risarcimento dovuto, il Tribunale salentino prende in considerazione sia il danno emergente, sia il lucro cessante: cinquemila euro, ossia il 20% dell'offerta, sono dovuti, pertanto, in virtù del vantaggio economico perduto, ossia gli utili che l'aggiudicazione dell'appalto avrebbe fatto conseguire all'aggiudicataria; ancora, 500 euro sono equitativamente liquidati all'impresa che non ha potuto così implementare il suo curriculum di servizi svolti per la P.A. Infine, va rimborsato anche il costo sostenuto per la spedizione al netto dell'IVA.

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