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Data: 10/02/2017 12:00:00 - Autore: Luigi Iovino Dott. Luigi Iovino - Già prima della riforma del diritto societario, si discuteva sulla condotta del notaio verbalizzante davanti a dichiarazioni false o dubbie rese in assemblea dal presidente. L'ipotesi, sicuramente, più eclatante si ha quando il presidente dichiari approvata una deliberazione, quando in realtà la maggioranza sufficiente e proclamata non sussiste. Il notaio si troverebbe di fronte al dilemma se verbalizzare la falsa constatazione presidenziale o rifiutare di procedervi. Peraltro, poiché l'efficacia di piena prova del verbale pubblico non copre gli eventi non direttamente constatati dal notaio, rimane libera la dimostrazione della falsità delle dichiarazioni verbalizzate. Seguendo la giurisprudenza, il notaio non potrebbe arrivare a personali dichiarazioni. Al notaio, infatti, è assegnato solo il compito di certificare la costituzione dell'assemblea, il suo svolgimento, le deliberazioni, così come il presidente li accerta e li interpreta. Si è enfatizzato il ruolo del presidente affermando che il compito del soggetto verbalizzante "si esaurisce, sia esso semplice segretario o il notaio nel registrare l'assemblea, concepita come entità che prescinde da questa o quella persona fisica dei presenti: cioè quale essa risulta dalle dichiarazioni del presidente" (V. App. Milano, 9.10.1973, in Riv. not., 1974, 964.) Diversamente la dottrina ha affermato che il notaio dovrebbe rifiutarsi di verbalizzare la falsa dichiarazione presidenziale. Il notaio ha, infatti, "il dovere di rifiutare il suo ministero quando gli si indicano risultati palesemente contrari alla veridicità (così che si dia atto che sono intervenuti 10 soci quando i soci sono 5 o 9, o che siano attribuite ad un soggetto generalità diverse da quelle ad esso notaio note" (V. Ferrara jr, Sugli accertamenti del notaio verbalizzante l'assemblea di una società per azioni, in Foro it., IV, 1963, 52.). Il notaio, infatti, non può ignorare irregolarità che si verifichino in sua presenza. La giurisprudenza più recente ha invertito la rotta rispetto alla precedente affermando che "la documentazione delle attività assembleari deve essere compiuta in piena autonomia dal verbalizzante, che non può quindi limitarsi a prendere atto degli accertamenti compiuti dal presidente"(Cass., 20.6.2000, n. 8370). La funzione di controllo, di prova e di informazione sullo svolgimento della seduta assembleare, sembrerebbe obbligare il notaio ad una fedele e precisa documentazione dei lavori assembleari e non alla rappresentazione data dal presidente. Pertanto, il notaio potrà omettere di segnalare sia la falsa dichiarazione sia il fatto falsamente attestato, qualora li reputi irrilevanti in ordine ad una verbalizzazione fedele e sufficientemente precisa. Se, però, egli decide, o vi è espressa richiesta, di riportare la falsa dichiarazione sembra debba anche ricostruire il fatto come direttamente percepito, altrimenti incorrerebbe nell'imprecisione. Quale allora il compito del notaio di fronte ad una dichiarazione false del presidente? Sembra preferibile ritenere che a fronte della dichiarazione errata del presidente il notaio debba rilevare l'errore al fine di porvi rimedio con il concorso dello stesso presidente e nel caso in cui il presidente si rifiuti di rettificare l'attestazione non rispondente a verità il notaio debba documentare il fatto come ricostruito secondo le proprie percezioni, completando la verbalizzazione, qualora lo ritenga opportuno o su espressa richiesta del presidente riassumendo anche la falsa dichiarazione di questi. Ciò detto, non si può e non si deve pretendere che il notaio compia gli atti di identificazione che spettano al presidente ma spetta al notaio, e solo a lui, la solenne documentazione dell'attività e delle deliberazioni dell'assemblea (App. Brescia, decr., 24.1.1962). Infatti, il verbale notarile d'assemblea societaria è un atto che fa fede fino a querela di falso di quanto accaduto nel corso dell'assemblea, pertanto il notaio che verbalizza circostanze di fatto diverse da quelle da lui percepite, anche se la verbalizzazione è stata effettuata su espressa richiesta del presidente, deve considerarsi colpevole del reato di falso in atto pubblico fidefaciente, ex art. 479, c.p. Va anche detto, che la dichiarazione falsa del presidente potrebbe portare all'innesco della denuncia all'autorità giudiziaria da parte del notaio. |
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