Data: 10/02/2017 12:00:00 - Autore: Luigi Iovino

Dott. Luigi Iovino - Gi� prima della riforma del diritto societario, si discuteva sulla condotta del notaio verbalizzante davanti a dichiarazioni false o dubbie rese in assemblea dal presidente. L'ipotesi, sicuramente, pi� eclatante si ha quando il presidente dichiari approvata una deliberazione, quando in realt� la maggioranza sufficiente e proclamata non sussiste. Il notaio si troverebbe di fronte al dilemma se verbalizzare la falsa constatazione presidenziale o rifiutare di procedervi. Peraltro, poich� l'efficacia di piena prova del verbale pubblico non copre gli eventi non direttamente constatati dal notaio, rimane libera la dimostrazione della falsit� delle dichiarazioni verbalizzate. 

Seguendo la giurisprudenza, il notaio non potrebbe arrivare a personali dichiarazioni. Al notaio, infatti, � assegnato solo il compito di certificare la costituzione dell'assemblea, il suo svolgimento, le deliberazioni, cos� come il presidente li accerta e li interpreta. Si � enfatizzato il ruolo del presidente affermando che il compito del soggetto verbalizzante "si esaurisce, sia esso semplice segretario o il notaio nel registrare l'assemblea, concepita come entit� che prescinde da questa o quella persona fisica dei presenti: cio� quale essa risulta dalle dichiarazioni del presidente" (V. App. Milano, 9.10.1973, in Riv. not., 1974, 964.) Diversamente la dottrina ha affermato che il notaio dovrebbe rifiutarsi di verbalizzare la falsa dichiarazione presidenziale. Il notaio ha, infatti, "il dovere di rifiutare il suo ministero quando gli si indicano risultati palesemente contrari alla veridicit� (cos� che si dia atto che sono intervenuti 10 soci quando i soci sono 5 o 9, o che siano attribuite ad un soggetto generalit� diverse da quelle ad esso notaio note" (V. Ferrara jr, Sugli accertamenti del notaio verbalizzante l'assemblea di una societ� per azioni, in Foro it., IV, 1963, 52.). Il notaio, infatti, non pu� ignorare irregolarit� che si verifichino in sua presenza. La giurisprudenza pi� recente ha invertito la rotta rispetto alla precedente affermando che "la documentazione delle attivit� assembleari deve essere compiuta in piena autonomia dal verbalizzante, che non pu� quindi limitarsi a prendere atto degli accertamenti compiuti dal presidente"(Cass., 20.6.2000, n. 8370). La funzione di controllo, di prova e di informazione sullo svolgimento della seduta assembleare, sembrerebbe obbligare il notaio ad una fedele e precisa documentazione dei lavori assembleari e non alla rappresentazione data dal presidente. Pertanto, il notaio potr� omettere di segnalare sia la falsa dichiarazione sia il fatto falsamente attestato, qualora li reputi irrilevanti in ordine ad una verbalizzazione fedele e sufficientemente precisa. Se, per�, egli decide, o vi � espressa richiesta, di riportare la falsa dichiarazione sembra debba anche ricostruire il fatto come direttamente percepito, altrimenti incorrerebbe nell'imprecisione. Quale allora il compito del notaio di fronte ad una dichiarazione false del presidente? Sembra preferibile ritenere che a fronte della dichiarazione errata del presidente il notaio debba rilevare l'errore al fine di porvi rimedio con il concorso dello stesso presidente e nel caso in cui il presidente si rifiuti di rettificare l'attestazione non rispondente a verit� il notaio debba documentare il fatto come ricostruito secondo le proprie percezioni, completando la verbalizzazione, qualora lo ritenga opportuno o su espressa richiesta del presidente riassumendo anche la falsa dichiarazione di questi. Ci� detto, non si pu� e non si deve pretendere che il notaio compia gli atti di identificazione che spettano al presidente ma spetta al notaio, e solo a lui, la solenne documentazione dell'attivit� e delle deliberazioni dell'assemblea (App. Brescia, decr., 24.1.1962). Infatti, il verbale notarile d'assemblea societaria � un atto che fa fede fino a querela di falso di quanto accaduto nel corso dell'assemblea, pertanto il notaio che verbalizza circostanze di fatto diverse da quelle da lui percepite, anche se la verbalizzazione � stata effettuata su espressa richiesta del presidente, deve considerarsi colpevole del reato di falso in atto pubblico fidefaciente, ex art. 479, c.p.

Va anche detto, che la dichiarazione falsa del presidente potrebbe portare all'innesco della denuncia all'autorit� giudiziaria da parte del notaio.





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