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Data: 09/02/2017 18:00:00 - Autore: VV AA![]() Difatti, nel caso di specie, si ridefinisce il concetto del legittimo possesso dei relativi caricatori da denunciare all'Autorit� di Pubblica Sicurezza. Pertanto a seguito della modifica dell' artt. 38, comma primo, del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e della norma di cui all'articolo 697 cod.pen. ed in combinato disposto con l'art. 3, commi 3 septies e 3 octies, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito nella legge 17 aprile 2015, n. 43 si conferma l'obbligo di denuncia di parti di arma da fuoco e nella specie caricatori contenenti un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed a quindici colpi per le armi corte, con successiva depenalizzazione, e quindi di illecito di natura amministrativa (L.689/1981) per le condotte di detenzione abusiva per importi di minore entit�. Lo scopo a cui sono pervenuti i giudicanti � quello di voler fare chiarezza su tali questioni fissando su carta il limite massimo di detenzione. Ovviamente la ratio giuridica � data dalla necessit� di rendere noto alla Pubblica Sicurezza il reale ed effettivo possesso di armi da fuoco o parti di esse (ad esempio i caricatori) per ragioni di ordine ed interesse pubblico che solo in tal modo sono in grado di tutelare e proteggere la sicurezza e l'incolumit� pubblica dei consociati. Scorrendo,per intero la pronuncia,si evidenzia un giusto bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'interesse pubblico e la libera autonomia privata che pu�,esplicarsi anche nelle detenzioni legittime e regolarmente esposte ai competenti organi di Pubblica Sicurezza. Sul punto � utile ribadire come la scelta del nostro codice penale vede inseriti tali reati a titolo contravvenzionale proprio in quanto storicamente secondo la Scuola classica del diritto penale tali fattispecie criminose sono reati quia vietata ovvero rientrano nelle attivit� vietate per ragioni di sicurezza pubblica. Per�, in coerenza con le scelte di tutela dell'interesse pubblico, se tali armi vengano legittimamente denunciate e non si supera il limite imposto dalla norma,la detenzione � libera e legittima non intaccando in alcun modo l'autonomia del singolo nel libero svolgimento delle proprie attivit�. |
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