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Data: 10/02/2017 16:00:00 - Autore: Nicola Fiorillo Avv. Nicola Fiorillo - Accade di frequente che un genitore stipuli una polizza assicurativa sulla propria vita avente come beneficiario uno o più figli. E' opportuno, a tal riguardo, rammentare che l'assicurazione sulla vita è un tipo di contratto disciplinato ai sensi degli artt. 1918 e ss. c.c. Orbene , nel caso in cui ad essere beneficiario della polizza sia uno soltanto dei figli, potrebbero sorgere delle controversie, al momento dell'apertura della successione del de cuius, in merito alla spettanza delle relative somme. Per ciò che occupa, è possibile paventare il verificarsi di due scenari differenti al momento dell'apertura della successione del de cuius titolare della polizza, al quale conseguono due differenti strumenti di tutela posti a disposizione dei chiamati all'eredità/legittimari che non siano, al contempo, beneficiari dell'assicurazione sulla vita.
Primo scenarioAperta la successione del de cuius, immaginando che beneficiario della polizza sia uno solo dei suoi figli, quest'ultimo rinuncia all'eredità. In tal caso il figlio, unico beneficiario, potrà sicuramente escutere l'intero valore della polizza senza che gli altri coeredi possano opporsi. Ciò perchè il diritto ad escutere la polizza vita viene acquisito iure proprio dal beneficiario e non cade in successione. Gli altri coeredi legittimari, allora, potranno tutelarsi a mezzo dell'azione di riduzione, solo laddove l'ammontare dei premi assicurativi pagati in vita dal de cuius leda la rispettiva quota di legittima. Ed invero, i premi della polizza pagati in vita dal de cuius possono qualificarsi come liberalità indiretta effettuata in favore del beneficiario dell'assicurazione sulla vita e, in quanto tale, aggredibile a mezzo della ben nota azione di riduzione. A titolo esemplificativo: Polizza stipulata da Tizio a favore del figlio Caio che rinuncia all'eredità. Alla morte di Tizio il valore della polizza è di 50000 euro e i premi pagati ammontano ad euro 30000. Sempronio , fratello di Caio, che ha invece accettato l'eredità ed ha accertato, a mezzo di un legale, la lesione della sua quota di legittima, potrà agire in riduzione contro la liberalità indiretta rappresentata dall'ammontare dei premi (30000).
Secondo scenarioAperta la successione del de cuius, l'unico figlio, beneficiario della polizza, accetta l'eredità unitamente al/ai suoi fratelli o, eventualmente, al coniuge superstite. Orbene, sulla base della medesima considerazione innanzi fatta, ovvero della qualifica dei premi assicurativi come liberalità indiretta, gli altri coeredi potranno pretendere che il coerede/beneficiario della polizza conferisca in collazione, imputando alla sua quota di eredità, l'ammontare complessivo dei premi pagati in vita dal de cuius ai sensi dell'art. 741 c.c. Riprendendo l'esempio sopra fatto, Caio, dopo aver accettato l'eredità, dovrà imputare alla sua quota 30000 e, quindi, ricevere una minor porzione in sede di divisione dell'asse ereditario. Qualora, poi, il beneficiario della polizza dovesse rifiutarsi di adempiere a tale obbligazione, i coeredi potrebbero ottenerne l'esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c., o, comunque, agire in riduzione se la rispettiva quota di legittima risultasse lesa. Avv. Nicola Fiorillo avvnicolafiorillo@outlook.it
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