Data: 20/06/2005 - Autore: Cristina Matricardi
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 9/15 maggio 2005) ha stabilito che ogni cittadino che intende lamentare una violazione della riservatezza o esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali quando questi sono trattati per ragioni di giustizia da un ufficio giudiziario, non pu� farlo rivolgendosi direttamente all'ufficio giudiziario o presentando ricorso al Garante, ma deve segnalare il caso all'Autorit�, che disporr� opportuni accertamenti. Il Garante della privacy, intervenuto sulla questione per decidere un ricorso presentato da una donna il cui nome compariva sul sito Internet di un Tribunale, ha fatto riferimento a questa particolare procedura, confermata dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel caso di specie, il Garante ha dichiarato l'inammissibilit� del ricorso solo perch� non rientrava tra i casi (art. 8, comma 2, Codice della privacy) in cui � possibile esercitare direttamente il diritto di accesso o far valere i propri diritti tramite ricorso, riguardando dati trattati a fini di giustizia da un ufficio giudiziario, dal Ministero della giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura.
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