Data: 12/02/2017 15:30:00 - Autore: Laura Bazzan

Avv. Laura Bazzan - In seguito all'entrata in vigore dell'art. 24 L. n. 214/2011, cd. Legge Fornero, il diritto alla pensione di vecchiaia � subordinato alla presenza di un'anzianit� contributiva minima pari a 20 anni. In deroga a tale previsione, tuttavia, fermo restando il perfezionamento dell'et� anagrafica prevista per la generalit� dei lavoratori, possono ancora beneficiare del requisito minimo contributivo quindicennale, ai sensi dell'art. 2 c. 3, d.lgs. n. 503/1992, cd. Legge Amato, le categorie di lavoratori che al 31 dicembre 1992:

- abbiano versato 15 anni di contributi: a tal fine, sono utili tutti i contributi (siano essi di natura obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto e da ricongiunzione);

- siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria: mentre � necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992, non � invece richiesto che l'assicurato abbia altres� effettuato versamenti prima di tale data;

- possano far valere un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa: si tratta dei dipendenti per i quali il numero dei contributi richiesti � pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1� gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'et� pensionabile.

La cd. deroga Amato, inoltre, � applicabile anche ai lavoratori dipendenti in grado di far valere un'anzianit� assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. In tal caso, il requisito cumulativo dell'anzianit� assicurativa e della discontinuit� lavorativa pu� essere maturato anche successivamente al 31 dicembre 1992.

Un'ulteriore deroga in favore dei cd. quindicenni � rappresentata dalla cd. opzione contributiva Dini di cui all'art. 1 c. 23 L. n. 335/1995 che prevede, per l'appunto, il passaggio della liquidazione della pensione al sistema contributivo. L'esercizio dell'opzione � riservato a coloro che abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 maturati successivamente al 31 dicembre 1995, ma non abbiano gi� maturato 18 anni di contribuzione alla medesima data. Anche in questo caso, la possibilit� di accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contribuzione accreditata � subordinata al raggiungimento dell'et� pensionabile.

In caso di pensione di vecchiaia contributiva, inoltre, il requisito contributivo minimo pu� essere abbassato a soli 5 anni a fronte dell'innalzamento di quello anagrafico a 70 anni e 7 mesi d'et�.


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