Data: 12/02/2017 15:30:00 - Autore: Laura Bazzan

Avv. Laura Bazzan - In seguito all'entrata in vigore dell'art. 24 L. n. 214/2011, cd. Legge Fornero, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. In deroga a tale previsione, tuttavia, fermo restando il perfezionamento dell'età anagrafica prevista per la generalità dei lavoratori, possono ancora beneficiare del requisito minimo contributivo quindicennale, ai sensi dell'art. 2 c. 3, d.lgs. n. 503/1992, cd. Legge Amato, le categorie di lavoratori che al 31 dicembre 1992:

- abbiano versato 15 anni di contributi: a tal fine, sono utili tutti i contributi (siano essi di natura obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto e da ricongiunzione);

- siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria: mentre è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992, non è invece richiesto che l'assicurato abbia altresì effettuato versamenti prima di tale data;

- possano far valere un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa: si tratta dei dipendenti per i quali il numero dei contributi richiesti è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.

La cd. deroga Amato, inoltre, è applicabile anche ai lavoratori dipendenti in grado di far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. In tal caso, il requisito cumulativo dell'anzianità assicurativa e della discontinuità lavorativa può essere maturato anche successivamente al 31 dicembre 1992.

Un'ulteriore deroga in favore dei cd. quindicenni è rappresentata dalla cd. opzione contributiva Dini di cui all'art. 1 c. 23 L. n. 335/1995 che prevede, per l'appunto, il passaggio della liquidazione della pensione al sistema contributivo. L'esercizio dell'opzione è riservato a coloro che abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 maturati successivamente al 31 dicembre 1995, ma non abbiano già maturato 18 anni di contribuzione alla medesima data. Anche in questo caso, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contribuzione accreditata è subordinata al raggiungimento dell'età pensionabile.

In caso di pensione di vecchiaia contributiva, inoltre, il requisito contributivo minimo può essere abbassato a soli 5 anni a fronte dell'innalzamento di quello anagrafico a 70 anni e 7 mesi d'età.


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