Data: 12/02/2017 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � stato approvato dalla Camera in data 1 febbraio 2016 il nuovo disegno di legge n. 3671-bis, presentato dal Ministro della Giustizia Orlando, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico Guidi, riguardante la "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" (per approfondimenti: Addio al "fallimento": s� della Camera alla riforma dell'insolvenza).

Il ddl, che ora attende il s� definitvo del Senato, si sviluppa in 15 articoli destinati a riformare la legge fallimentare del 1942. Tra le novit� pi� interessanti emerge non solo un intervento "letterale", che porter� all'abolizione di definizioni quali "fallito" e "fallimento", ma anche una generale modifica della procedura con estensione della platea dei soggetti debitori che potranno esservi sottoposti.

"Fallibili" anche avvocati e professionisti insolventi

Tra i principi generali di cui all'art. 2 della riforma, si rinviene quello di "assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attivit� commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici".

Precisazioni che lasciano dunque presagire che la riforma includer� tra i soggetti alla procedura non pi� i soli imprenditori commerciali, ma anche le persone fisiche e i consumatori, nonch� i professionisti e di conseguenza gli avvocati insolventi o in  situazione di crisi economica. Potrebbero esservi soggetti, ad esempio, i grandi studi legali dotati di un organico strutturato con dipendenti e collaboratori o gli studi che risulteranno in debito con la Cassa Forense.

La nuova procedura

Il ddl mira a sostituire termini percepiti come particolarmente infamanti, quali "fallimento" e "fallito", con espressioni equivalenti come "insolvenza" e "liquidazione giudiziale". Ancora, la riforma vuole puntare sulla "prevenzione", introducendo apposite al fine di evitare o arginare la crisi delle aziende o delle imprese. 

Si tratta di una fase preventiva di "allerta" che consentir� di attivare tempestivamente le procedure per la risoluzione assistita della crisi, attraverso l'ausilio di un organismo di composizione presso le Camere di Commercio, cos� da rilanciare l'impresa sul mercato. In caso di attivazione tempestiva dell'allerta o di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi, l'imprenditore si vedr� riconosciuto delle misure premiali.

Il dominus della nuova procedura sar� il curatore, i cui poteri sono stati rafforzati (accesso alle banche dati, promozione azioni giudiziali, ecc.). Il concordato preventivo sar� limitato ai soli casi in cui il salvataggio dell'impresa dal rischio fallimento sia effettivamente possibile.

Ancora, il disegno di legge mira alla riduzione della durata e dei costi delle procedure di gestione della crisi d'impresa e all'introduzione di regole processuali semplificate, che puntino a incentivare gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.  

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