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Data: 13/02/2017 10:15:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - È nulla la notifica del decreto ingiuntivo a casa della ex fidanzata. Così ha statuito la Corte d'Appello di Roma, in una recente sentenza (n. 6045/2016 qui sotto allegata), nella veste di giudice del rinvio. La vicenda, sulla quale la corte è chiamata a decidere, risale al 1997, quando il tribunale emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di un uomo per il pagamento dei compensi in favore del proprio legale. L'uomo proponeva opposizione tardiva ex art. 650 del codice di procedura civile, lamentando di aver appreso del decreto ingiuntivo soltanto con la notifica del pignoramento presso terzi, giacchè il provvedimento monitorio era stato notificato a Roma presso la casa della ex fidanzata mentre la sua residenza era a Crotone. Il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione e la Corte d'appello successivamente adita respingeva l'impugnazione. Ma la S.C. (sent. n. 2642/2013) cassava la decisione con rinvio a causa della mancata valorizzazione di un punto essenziale della deposizione testimoniale della ex fidanzata che spiegava all'ufficiale giudiziario le ragioni del rifiuto della consegna dell'atto da notificare, a causa della frattura del rapporto sentimentale con l'uomo, il quale perciò non aveva più alcun interesse in quel luogo. Per cui, a detta della S.C., l'ufficiale giudiziario non avrebbe potuto legittimamente notificare l'atto a casa della donna, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., quanto piuttosto accertare l'effettiva residenza dell'uomo. Una volta riassunta la causa, il giudice del rinvio ha quindi sancito la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto la notifica seppur sbagliata non era inesistente (giacchè effettuata in un luogo diverso che, pur diverso da quello stabilito dalla legge, ha un riferimento con il destinatario della notificazione ed è mutato solo per soppravvenute ragioni personali) ed ha deciso nel merito la controversia, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando al ribasso l'importo dovuto dall'uomo al legale. |
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