Data: 13/02/2017 14:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Abogado Francesca Servadei - La III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 18679/2015 affronta la questione "bacio sulla guancia" riconoscendone una figura di reato diversa dalla violenza sessuale; in particolare i giudici di legittimità si pronunciano sulla decisione della Corte di Appello distrettuale, la quale condannava ai sensi dell'articolo 609-bis del codice penale, il fatto per il quale, l'imputato si era limitato a dare un bacio sulla guancia.

La decisione

La sentenza sofferma la sua attenzione sulla natura di "atto sessuale" del comportamento oggetto di contestazione; nella decisione viene sottolineato come il reato in esame sia connaturato dalla autodeterminazione personale del soggetto di compiere atti sessuali in piena autonomia e libertà, pertanto trova la sua tutela in norme di rango costituzionale, come per esempio l'articolo 2 e l'articolo 3, ove nel primo è riconosciuta la inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo e nel secondo, è altresì individuato il totale sviluppo e promozione della persona.

A tal proposito i Supremi Giudici asseriscono che "La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata e certamente non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l'altra persona possa essersi prefissata". La Cassazione continua adducendo che l'atto sessuale deve essere definito in modo obiettivo, non escludendone quindi il fine ludico ovvero lo scopo di umiliare la vittima/persona offesa, così come precedentemente indicava in passate sentenze (cfr. Cass. n. 25112/2007 e n. 35625/2007).

In ordine all'elemento soggettivo gli Ermellini sostengono che deve sussistere la coscienza e volontà del soggetto agente, quale elemento che differisce in ragione della cultura dello stesso, pertanto non riconducibile a condotta penalmente rilevante il medesimo comportamento posto in essere da un soggetto proveniente per esempio da un Paese, dove il bacio è consuetudine, come per esempio la Russia (sentenza 25112/2007), pertanto il bacio, ovvero comportamento che si confina entro i termini della violenza sessuale deve essere tale da incarnare il piacere sessuale o a far nascere lo stimolo; tale considerazione è il necessario presupposto del diritto alla libertà sessuale.

Per contro, la natura sessuale dell'atto può non sussistere dal contesto socio-culturale in cui esso si esplica, quindi è necessario valutare ogni casistica in cui si realizzano tali condotte; da ciò la III Sezione penale, riprendendo un passato orientamento (cfr. sentenza 964/2014), statuisce che la "nozione di atto sessuale deve essere circoscritta ai soli toccamenti delle zone (immediatamente) erogene del corpo, con esclusione di tutte le altre, ma vanno escluse anche improprie dilatazioni dell'ambito di operatività della fattispecie contrarie alle condizioni di sviluppo sociale e culturale nel quale l'atto si colloca".

La Suprema Corte ribadisce in sostanza che la natura sessuale deve essere valutata in base al contesto sociale in cui si verifica non escludendo anche i rapporti individuali tra soggetto agente e persona offesa.

In tema, la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 325/2005, ha statuito due importanti postulati: a) la condotta di violenza sessuale è estesa a qualsiasi comportamento che leda la libertà di autodeterminarsi nell'ambito della sfera sessuale; b) è possibile ravvedere un'attenuante nel caso in cui il menzionato reato comporti una lesione di minima entità.

Nella sentenza in oggetto, i giudici di Piazza Cavour sottolineano quattro aspetti:

1) la condotta repentina ed insidiosa;

2) l'assenza di alcun rapporto tra reo e persona offesa;

3) l'attrazione provata nei confronti della ragazzina;

4) la cerniera del reo trovata aperta.

Quest'ultimo aspetto è stato valutato come elemento estrinseco e non collegato al fatto, in quanto l'imputato è stato trovato in questo stato dai Carabinieri non contestualmente e simultaneamente all'azione del bacio sulla guancia.

Per cui, dalla dinamica dei fatti e soprattutto dalla repentinità con cui il bacio è stato dato, i Supremi Giudici hanno qualificato il fatto ex articolo 610 c.p. (Violenza privata), annullando di fatto la precedente pronuncia limitatamente al trattamento sanzionatorio ed hanno rinviato alla distrettuale Corte d'Appello, rigettando il ricorso.

Abogado Francesca Servadei

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