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Data: 13/02/2017 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il codice penale italiano, nel sanzionare i reati contro il patrimonio, prevede come fattispecie delittuosa la cd. appropriazione indebita, contemplata nel dettaglio dall'articolo 646 il quale punisce "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso" (per approfondimenti vai alla guida: "Il reato di appropriazione indebita"). Le ipotesi in cui un soggetto si trova in possesso di una cosa mobile altrui, potenzialmente, sono infinite e di certo si riscontrano frequentemente nella prassi. Non sempre, però, l'appropriazione dei beni detenuti dal possessore non proprietario costituisce un'ipotesi penalmente rilevante, neanche se volta ad ottenere un ingiusto profitto. Un esempio può essere ravvisato nel fare propri i mobili presenti nella casa coniugale. I mobili della casa coniugaleIn un momento storico in cui, purtroppo, le separazioni tra coniugi sono in costante aumento, è frequente trovarsi dinanzi a battaglie vere e proprie tra ex, che passano anche per i beni ubicati all'interno della casa coniugale. Si pensi al caso in cui, quando ancora non è intervenuta la separazione e in assenza del coniuge al quale presumibilmente sarà assegnata la casa coniugale dopo la rottura del legame, l'altro la svuoti di quasi tutto il mobilio, al fine di renderla di fatto inabitabile. Ad alcuni potrebbe sembrare un comportamento paradossale, ma non lo è affatto, anzi: non raramente esso giunge sino alle aule di giustizia. Orbene: può parlarsi in questo caso di appropriazione indebita? La causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.Astrattamente un simile comportamento ha le carte in regola per integrare la fattispecie delittuosa sanzionata dall'articolo 646 del codice penale, in quanto vi è l'appropriazione di cose appartenenti ad uno dei due coniugi, rispetto alle quali l'altro ha tuttavia un autonomo potere di fatto. Non bisogna, però, dimenticare che l'articolo 649 del codice penale contempla una serie di cause di non punibilità applicabili alla maggior parte dei reati contro il patrimonio, tra i quali quello di appropriazione indebita. Tra le stesse rientra anche il caso in cui il fatto è commesso, come nell'ipotesi esaminata, in danno del coniuge non legalmente separato. Con la conclusione che alla domanda sopra formulata, ovverosia se si possa parlare di appropriazione indebita in caso di sottrazione del mobilio comune dalla casa coniugale, la risposta è no e la rilevanza penale del fatto viene meno. La sentenza n. 46153/2013 della CassazioneQualche anno fa, peraltro, sull'argomento si è pronunciata espressamente anche la Corte di cassazione che, con sentenza numero 46153/2013 (qui sotto allegata), è stata chiamata a confrontarsi con una vicenda che vedeva come protagonista un uomo il quale, dopo che la moglie si era spontaneamente allontanata insieme alla figlia dalla casa coniugale a seguito di un litigio, aveva trasportato tutto il mobilio in una località ignota alla donna. Con l'occasione, la Corte Suprema ha precisato che astrattamente, visto il pieno possesso degli arredi goduto dal marito in assenza della moglie, nel caso di specie poteva configurarsi il reato di appropriazione indebita. Tuttavia nella pratica, poiché nonostante gli screzi i coniugi non erano legalmente separati, non poteva che trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 649, comma 1 n.1, del codice penale, con conseguente annullamento della condanna inflitta all'uomo dal giudice del merito (peraltro con erroneo inquadramento del suo comportamento all'interno della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 592 c.p., che punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che in quella di cui all'articolo 646). |
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