Data: 11/03/2017 16:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - Partiamo dal presupposto fondante, a livello normativo, che scandisce diritti e obblighi reciproci incombenti su ciascuno dei coniugi. Gli stessi sono tenuti, per espressa previsione codicistica, alla fedelt� reciproca, alla reciproca assistenza morale e materiale (che implica il dovere di collaborazione) nonch� all'obbligo di coabitazione e di contribuzione. Un particolare aspetto della crisi della coppia � quella scaturente dal tradimento ovvero dalla contravvenzione di uno degli obblighi principali: quello della fedelt�. Il dovere di fedelt� pu� essere definito, astenendosi da commenti di rilievo giuridico, come l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti sessuali con persona diversa dal proprio coniuge. Giova rammentare come la contravvenzione a detto obbligo non determini alcuna forma di reato, sebbene assuma rilievo sotto il profilo civile ai fini dell'addebito di responsabilit� in un'eventuale separazione.

La giurisprudenza si � ovviamente interessata a pi� riprese al tema del tradimento, coinvolgendo lo stesso uno degli aspetti pi� importanti della vita coniugale nonch� un obbligo fondante nel rapporto.

La violazione dell'obbligo di fedelt�

La Cassazione ha rilevato, in un celeberrimo precedente che si � espresso con nettezza sul punto, che "l'inosservanza dell'obbligo di fedelt� coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilit� della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelt� e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una salutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gi� irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cassazione civile, sez. VI, 14/08/2015, (ud. 09/06/2015, dep.14/08/2015), n. 16859). Secondo la Suprema Corte, dunque, l'aver violato gli obblighi di fedelt� determina l'insorgere in capo al coniuge di una particolare forma di responsabilit� che pu� constargli l'addebito in un eventuale giudizio di separazione, salvo che, attraverso uno scrupoloso giudizio/indagine, non risulti la preesistenza di una crisi gi� irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Il tradimento

Secondo la giurisprudenza di legittimit�, l'obbligo di rispettare i doveri coniugali si sostanzia non solo in una prospettiva di carattere morale, ma finanche giuridica, alla luce del riferimento contenuto nell'art. 143 c.c. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto nonch� dall'espresso riconoscimento della loro inderogabilit� e dalle conseguenze che scaturiscono dalle relative violazioni. Di conseguenza � lecito ritenere che il diritto di un coniuge al rispetto degli obblighi coniugali � un vero e proprio diritto soggettivo (Cass. n. 9801/2005). In un precedente del 2011, dal contenuto pressoch� analogo, la Corte rileva che "Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, n� essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per s� a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato - come sopra si � fatto - che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, pu� integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi" dare luogo a una pluralit� di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum". Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, cos� come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale" (Cassazione civile, sez. I, 15/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep.15/09/2011), n. 18853).


Tutte le notizie