Data: 19/02/2017 16:30:00 - Autore: VV AA

di Gianluca Giorgio - In questi ultimi anni il legislatore si è spesso occupato di un argomento che tocca gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi in relazione al delicato settore dell'urbanistica.

Su tale premessa si è mossa la sesta sezione del Consiglio di Stato il quale, con la innovativa pronuncia numero 3943 del 14 agosto 2015, ha adeguato una parte della propria giurisprudenza di merito, innovando la materia.

Sul punto la pronuncia ritiene che, purchè vi siano i requisiti funzionali espressi dalla L. n.47/1985, sia possibile eseguire lavori di completamento su di una proprietà abusiva, però in attesa di domanda di condono edilizio. Ovviamente in tali casi il costruttore proprietario si vede assunto il rischio del possibile diniego, della amministrazione competente, nel caso di rigetto della domanda.

Il thema decidendum della pronuncia è alquanto interessante poichè allarga la sfera di attribuzione del privato cittadino però nel rispetto dei principi giuridici espressi nell'art. 35 della richiamata legge.

Ovviamente, scorrendo la sentenza, essa fa chiaro riferimento al fatto che tali interventi devono essere solamente una rifinitura della porzione proprietaria già modificata. Quindi in buona sostanza gli stessi saranno possibili e potranno successivamente essere ricomprese nell'ipotesi della domanda di condono, al contrario e pare logico, un'ulteriore ed "autonoma" costruzione abusiva non potrà essere considerata in tale nozione proprio perché mancante del requisito richiamato. 

Pertanto la modifica della struttura se presenti i presupposti (art. 35 L.47/1985) e sia un ulteriore perfezionamento dell'opera sarà possibile, se altro non potrà essere considerata nella ipotesi da condonare. Quindi la pronuncia conferma, allargando le possibilità di un facere, un'attività in capo ad un soggetto giuridico.

Ulteriore e differente profilo, invece, riguarderà l'assunzione del rischio di tale realizzazione: qualora la domanda venga rigettata il costruttore-proprietario sarà obbligato, dalle leggi in vigore, alla demolizione dell'opera ed alla sanzione amministrativa che, eventualmente, seguirà all'illecito prodotto. In tale provvedimento giurisdizionale pertanto si fa riferimento a delle ipotesi di completamento di realizzazione di beni abusivi ma pur sempre soggetti a specifica richiesta di condono. Quindi tale provvedimento giurisdizionale è in piena armonizzazione con i profili di legalità dell'azione amministrativa, in quanto richiama un completamento dell'opera nel pieno rispetto dei parametri dettati dalla cennata norma in tema di urbanistica. 


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