Data: 16/02/2017 18:00:00 - Autore: Roberto Paternic�
di Roberto Paternic� - E' all'esame, in questi giorni, presso le Commissioni competenti della Camera dei Deputati, lo "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalit� di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalit� di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidariet�, di prestazioni in favore degli investitori", al fine di dare attuazione all'art.1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015 istitutiva del "Fondo di solidariet� per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori" di strumenti finanziari subordinati delle quattro banche (Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio � Societ� cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S,p.a.) poste in risoluzione, come da decreto-legge n. 183 del 2015.

Vengono, pertanto, valutati i criteri e le modalit� organizzative per dare il via alle procedure arbitrali, in attuazione del comma 859 della succitata Legge.

Riepilogando la situazione:

1) con il comma 6 dell'art.9 del decreto-legge n. 59 del 2016, gli investitori hanno potuto presentare istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario, sino al termine di decadenza del 3 Gennaio 2017, per le obbligazioni subordinate acquistate entro la data del 12 giugno 2014 e in questo caso la procedura arbitrale � preclusa. Mentre, per le obbligazioni subordinate acquistate successivamente a tale data � possibile attivare la procedura arbitrale di cui si sta trattando.

2) il comma 10 dell'art. 9 del succitato decreto, invece, consente agli investitori che non hanno richiesto l'indennizzo forfettario di poter esperire la sola procedura arbitrale e, se gi� attivata quella per l'indennizzo forfettario, la relativa istanza � improcedibile.

3) in sede di conversione in Legge del D.L.237/2016 sono stati introdotte modifiche al decreto-legge n. 59 del 2016, in particolare:

- viene prorogata al 31 maggio 2017 (prima 3 Gennaio 2017) il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e si stabilisce la gratuit� del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze;

- vengono soppressi i requisiti patrimoniali per l'accesso all'indennizzo forfettario, previsti dall'art. 9, comma 2, lettera b) del predetto decreto-legge n. 59/2016 e sostituiti con il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, escludendo gli strumenti finanziari subordinati delle banche in risoluzione, quindi, espungendo dal computo il corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi strumenti subordinati.

- viene ampliata la nozione d'"investitore" anche al coniuge, al convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

In sintesi, lo schema del decreto in lavorazione, definisce:

- le modalit� di nomina e la composizione del Collegio arbitrale: come presidente, il Presidente ANAC o suo delegato; due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialit�, indipendenza, professionalit� e onorabilit�, nonch� tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato;

- l'assegnazione dei ricorsi ai Collegi con criteri oggettivi per cui, ricevuto il fascicolo informatico del procedimento, si dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e si convoca senza ritardo n� formalit� la seduta del collegio per la trattazione e l'eventuale decisione;

- la sede di ciascun collegio se non stabilito, diversamente, dalla Camera arbitrale, � quella dell'Autorit� nazionale anticorruzione in Roma (ANAC);

- la Camera arbitrale elaborer� linee guida omogenee per la valutazione delle violazioni bancarie in relazione agli obblighi d'informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF.

Si dovr�, comunque, attendere l'esito dei lavori parlamentari per eventuali modifiche e/o precisazioni.


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