Data: 18/02/2017 10:40:00 - Autore: Daniele Paolanti

La costituzione di parte civile è un atto complesso a mezzo del quale la persona danneggiata dal reato (o i suoi successori universali) intendono ottenere il risarcimento del danno che è scaturito dall'azione delittuosa del reo.

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Uno dei temi di cui la giurisprudenza a lungo si è interessata è quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno e del valore interruttivo dell'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale nel caso in cui vi sia un successivo giudizio promosso in sede civile.

L'art. 2943 del codice civile

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Quando il fatto illecito, produttivo del danno, costituisce reato, la sopravvenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione potrebbe avere effetti anche sul diritto al risarcimento danni ma se il danneggiato si è costituito parte civile nel processo penale, con tale iniziativa egli ha interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

Il testo dell'art. 2943 del codice civile (Interruzione da parte del titolare)

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, tale effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo (Cass. sez. VI, 28-04-2014, (06-02-2014), n. 17799).

Il significato di interruzione della prescrizione

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Per interruzione della prescrizione si intende il compimento da parte del titolare di un atto di esercizio del suo diritto (come appunto nel caso di azione civile esercitata nel processo penale). Anche una diffida può interrompere la prescrizione (ma non sempre dato che ad esempio l'usucapione non viene interrotta da una semplice diffida). Ad ogni buon conto gli atti interruttivi della prescrizione sono quelli indicati dal'articolo 2942 del codice civile

La giurisprudenza sulla prescrizione della costituzione di parte civile

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Passiamo ora in rassegna le pronunce che si sono occupate del valore interruttivo della prescrizione nel successivo giudizio civile.

È principio di derivazione giurisprudenziale quello teso ad ammettere che "In relazione all'interferenza sul decorso della prescrizione del processo penale che si è svolto e che si è concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, si osserva che l'art. 2947 cod. civ. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo" (Cassazione civile, sez. III, 29/07/2014, (ud. 24/04/2014, dep.29/07/2014), n. 17226).

Detta sentenza riprende il principio di diritto enunciato da un provvedimento di contenuto analogo dal quale emerge che "Nell'interpretazione dell'art. 2947 c.c., questa Corte ritiene che, se si estingue il reato per prescrizione, si prescrive pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due prescrizioni, salvo che il danneggiato, costituendosi, come nella specie, parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione a norma dell'art. 2943 c.c.; l'effetto interruttivo si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale ed ha carattere permanente, protraendosi per tutta la durata del processo" (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2008, (ud. 21/11/2007, dep.17/01/2008), n. 872).

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