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Data: 26/02/2017 14:00:00 - Autore: Floriana Baldino![]() I principi dettati nello Statuto del contribuente, principi che regolano il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, sono ispirati a principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede, e gli stessi principi si applicano anche al concessionario della riscossione. Secondo l'art. 17 dello statuto del contribuente, infatti, "Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura". Nel caso che ci occupa invece il contribuente non ha lasciato scadere i termini per impugnare il provvedimento, ma Equitalia non gli ha dato modo per potersi difendere dinanzi alle sedi competenti. Abbiamo già sottolineato l'importanza di non fare scadere i termini per fare opposizione (leggi, in merito: "Equitalia: come difendersi dal pignoramento presso terzi"); in questo caso invece, purtroppo, Equitalia non si era costituita in giudizio, nonostante la citazione notificata al contribuente, ed il pensionato non aveva alcuna opportunità di difendersi dinanzi alle sede opportune se per prima Equitalia non iscriveva la causa a ruolo. L'Inps, ovviamente, quale terzo pignorato, aveva l'obbligo di accantonare le somme, come per legge, ed il contribuente non
poteva in alcun modo portare Equitalia dinanzi al giudice competente. Se le due strade, quella
giudiziaria e quella di
autotutela, viaggiano in
parallelo, pur nella difficoltà di ottenere risposte da Equitalia in
autotutela, pur nelle difficoltà di sollecitare ed ottenere decisioni dal giudice delle esecuzioni, a volte le risposte arrivano da chi amministra i pubblici uffici con rispetto della legge e dei principi del neninem ledere oltre ai principi di buona fede,
correttezza, lealtà e probità. In questo caso, infatti, è intervenuto lo stesso ente previdenziale (vedi provvedimento allegato), sollecitando l'agente della riscossione e avvertendo che se entro 5 giorni non verrà data risposta, procederà, in via amministrativa, alla sospensione delle trattenute in corso, nonché alla restituzione delle somme accantonate. In allegato la pec del provvedimento di autotutela dell'INPS |
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