Data: 27/06/2005 - Autore: www.filodiritto.com
Le Sezioni Unite Penali hanno stabilito il seguente principio di diritto: "nel caso di emissione nei confronti di un imputato di pi� ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilit�, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilit� di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Tuttavia, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di pi� ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'articolo 297, comma 3, Codice Procedura Penale, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui � stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive. (Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 22 marzo 2005 - 10 giugno 2005, n.21957: Articolo 297.3 Codice Procedura Penale - Misure cautelari personali - Contestazioni a catena - Termini - Retrodatazione - Disciplina).
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