Data: 02/02/2024 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Appello incidentale civile: termini

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Se la parte che ha subito un appello intende a sua volta impugnare la medesima sentenza, deve proporre appello incidentale nello stesso processo, come previsto dall'articolo 333 c.p.c. (vai alla guida L'appello incidentale).

L’art. 333 c.p.c dispone infatti che: “Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.”

Tale facoltà, tuttavia, è subordinata al rispetto di specifici termini.

Quando si propone l'appello incidentale

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In particolare, l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, che va depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

Tale attività, se tempestiva, è sufficiente a perfezionare l'impugnazione, che, infatti, non deve essere notificata alla controparte, a meno che questa non sia rimasta contumace.

Cosa accade in caso di differimento dell'udienza

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Nel caso invece in cui l'udienza di comparizione sia differita dal giudice ai sensi del comma due dell’art. 349 bis l'appello incidentale andrà proposto a pena di decadenza almeno 20 giorni prima rispetto alla data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di appello.

Il termine si considera "libero""

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L’art. 343 del codice di rito quando stabilisce il termine per la proposizione dell'appello incidentale, non chiarisce espressamente se il termine di costituzione debba considerarsi libero o no.

A fugare ogni dubbio al riguardo per fortuna è intervenuta ancora una volta la giurisprudenza di legittimità. La Cassazione infatti nella sentenza n. 32973/2022 ha ribadito che: “la lettera della legge non prevede (…) se il termine di costituzione debba considerarsi “libero” o meno, mancando ogni precisazione a tale riguardo. Aderendo all’indirizzo nettamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte, si osserva che il termine libero costituisce un’eccezione alla regola generale in materia di computo dei termini, dettata all’art. 155 cod. proc. civ., secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l’ora iniziali. Pertanto, mentre non si computa il dies a quo, deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno cioè nel quale si deve effettuare l’atto sottoposto a termine. Tale regola di applica anche per i termini che decorrono all’indietro, nei quali è da considerare come dies a quo il termine di partenza del computo a ritroso, che, quindi non deve essere calcolato, e come dies ad quem il giorno terminale del computo all’indietro, che, pertanto, deve essere conteggiato.”

Di conseguenza, deve ritenersi che nel computo dei termini per la proposizione dell'appello incidentale, si debba escludere il dies a quo, che anche nei termini a ritroso come quello in analisi è rappresentato nel giorno di partenza del computo e si debba invece conteggiare il dies ad quem, ossia il giorno finale del computo all'indietro.

Cosa fare se l'interesse sorge a seguito di impugnazione di una parte diversa

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Nel disciplinare i termini per l'appello incidentale, l'articolo 343 del codice di procedura civile, nel comma 2 prende in considerazione anche un caso specifico: quello in cui l'interesse a proporre appello incidentale sorga non a seguito dell'appello principale, ma in conseguenza dell'impugnazione di un'altra parte.

Se una simile ipotesi si verifica, tale appello va proposto nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione che ha fatto sorgere l'interesse allo stesso.

Appello incidentale tardivo

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Sempre in tema di termini di proposizione dell’appello incidentale è opportuno menzionare, per completezza, anche le impugnazioni incidentali tardive.

La disciplina di queste azioni è contenuta nell’articolo 334 c.p.c, anch’esso oggetto di modifica da parte della riforma Cartabia.

Si tratta in particolare di quelle impugnazioni intraprese dalle parti contro le quali è stata proposta un’impugnazione e da coloro che sono stati chiamati per integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.p perché la causa è inscindibile o perché le cause intraprese dipendono una dall'altra.

In questi casi l’articolo 334 c.p.c prevede che questi soggetti possano proporre l’impugnazione in via incidentale anche quando il termine è decorso o le stesse abbiano fatto acquiescenza alla sentenza.

Se poi l’impugnazione principale dovesse essere dichiarata inammissibile o improcedibile le impugnazioni incidentali perderanno efficacia.


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