Data: 22/02/2017 12:00:00 - Autore: Roberto Paternic�

di Roberto Paternic�. E' stato convertito in legge con modificazioni (Legge 17 febbraio 2017, n.15), il decreto del 23 dicembre 2016, n. 237 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) e all'art.22 vengono disciplinati i termini di partecipazione degli azionisti e dei creditori subordinati alla ricapitalizzazione delle banche (burden sharing).

Come noto, con l'introduzione del bail-in (salvataggio dall'interno) - Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie - in caso di dissesto di una banca, i costi della crisi bancaria sono sostenuti in prima battuta da azionisti e creditori della banca (azioni, obbligazioni subordinate, senior bond e depositi oltre i 100mila euro), poi da un fondo di risoluzione utilizzabile solo dopo che siano state coperte le perdite,  da parte degli azionisti e creditori, per almeno un 8% delle passivit� totali della banca. Il contributo del fondo � limitato, invece, a circa il 5% delle passivit� stesse e infine � possibile un eventuale intervento pubblico.

Prima della risoluzione di una banca � stato costruito un sistema di tutela preventiva delle crisi, cd. burden sharing (direttiva 2014/59/UE) che interviene, invece, quando la banca non si trova in condizioni di dissesto, ma � solvente e richiede una ricapitalizzazione precauzionale per cui, in via prioritaria, vengono utilizzate le azioni e le obbligazioni subordinate dei sottoscrittori. Possono cos� essere convertiti in azioni di nuova emissione gli strumenti ibridi e subordinati sottoscritti dai clienti, esclusi quelli computabili nel patrimonio di vigilanza (disponibili solo per assorbire perdite che incidono sul bilancio se superiori al patrimonio netto contabile dell'emittente) e sempre che la Commissione UE dia il suo benestare.

La stessa Consob, per�,  ha ravvisato alcune disomogeneit� nel processo regolamentare della UE considerata l'accellerazione delle norme volte alla stabilit� del sistema bancario e il rallentamento di quelle di protezione degli investitori (es.:vietare l'offerta e la vendita ai risparmiatori di prodotti finanziari considerati poco chiari e complessi; non aver applicato il bail-in con il solo effetto "ex nunc", ma "ex tunc" cio� retroattivo, provocando cos� le negative ricadute).

I risparmiatori, quindi, si sono ritrovati, all'improvviso, con dei titoli bancari ad alto rischio, diversi dal profilo iniziale di sottoscrizione e che, per gli effetti della normativa "Mifid", si � realizzata una sorta di "inadeguatezza sopravvenuta" rispetto alla propensione al rischio del risparmiatore valutata al tempo della sottoscrizione.

Gli effetti, poi, del salvataggio di Banca Marche, Popolare Etruria, CariFerrara e CariChieti, hanno scatenato l'ovvia reazione dei risparmiatori, a fronte di un tentativo di mitigazione delle perdite, prima, con un indennizzo forfettario parziale pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati e successivamente, per chi non avesse aderito a detto indennizzo, con una procedura arbitrale in fase di definizione (comma 10 dell'art.9 del decreto-legge n. 59/2016). Il ritardo applicativo di quest'ultima, quindi, ha di fatto scremato le richieste di coloro che non hanno potuto attendere tale procedura per la necessit� di recuperare parzialmente il proprio denaro, a fronte di un possibile rimborso al 100% .

Con il succitato art.22, poi, lo Stato, attraverso il MEF, potr� sottoscrivere azioni per la ricapitalizzazione di una banca solo dopo che siano intervenuti gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati al fine di ridurre il ricorso a fondi pubblici. Viene prevista, inoltre, la possibilit� che, in sostituzione della conversione in azioni degli strumenti ibridi e subordinati sottoscritti dal cliente, si possa disporre per l'azzeramento di strumenti e prestiti della banca, attribuendoli in azioni di nuova emissione computabili nel capitale primario di prima classe. In tal senso, pertanto, vengono rimosse eventuali clausole contrattuali dell'emittente che possano limitarne o impedirne la computabilit� nel succitato capitale primario.

Sono escluse dal computo IRES e IRAP, rendendole fiscalmente neutre, le eventuali differenze (attive o passive) derivanti dall'applicazione del burden sharing sugli strumenti finanziari e le misure di conversione che rendono inefficaci le garanzie rilasciate dall'istituto di credito emittente, purch� ricorrano cumulativamente alcune condizioni (comma 3, dell'art.22).

In sede di conversione degli strumenti e prestiti convertibili, i titolari, non devono ricevere un trattamento peggiore di quello derivante dall'eventuale liquidazione dell'Emittente in funzione della stima del valore delle attivit� e passivit� di quest'ultima e si stabiliscono, in prima applicazione, i valori economici da attribuire alle passivit� di MPS (Monte Paschi di Siena) per quanto concerne gli oneri di conversione fra i creditori:

"- Emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale; 

- Emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale; 

- Emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale; 

- Emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale; 

- Emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale; 

- Emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale; 

- Emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale;

- Emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale;

- Emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale;

- Emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale;

- Emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale." 

La commissione europea dovr�, in ogni caso, decidere per l'applicazione delle misure di conversione al fine di evitare che la loro adozione possa mettere in pericolo la stabilit� finanziaria o causare ripercussioni negative di mercato. Va da se' che qualora la ricapitalizzazione precauzionale della banca non risolvesse il problema del dissesto bancario e quindi si avviasse la risoluzione, i nuovi "convertiti" azionisti saranno pienamente assoggettati al bail-in, essendo questa la prima categoria aggredibile in caso di default bancario.

Infine, in sede di tutela giurisdizionale contro le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, si potr� adire, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 180/2015, il giudice amministrativo, secondo il Codice  del  processo  amministrativo e in caso di violazione della sopraindicata parit� di trattamento rispetto alla liquidazione della banca, ciascun creditore avr� diritto di ricevere un indennizzo, da parte dell'Emittente, con l'attribuzione di nuove azioni. Non si fugge, ma si resta azionisti.


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