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Data: 22/02/2017 12:00:00 - Autore: Roberto Paternicò di Roberto Paternicò. E' stato convertito in legge con modificazioni (Legge 17 febbraio 2017, n.15), il decreto del 23 dicembre 2016, n. 237 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) e all'art.22 vengono disciplinati i termini di partecipazione degli azionisti e dei creditori subordinati alla ricapitalizzazione delle banche (burden sharing). Come noto, con l'introduzione del bail-in (salvataggio dall'interno) - Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie - in caso di dissesto di una banca, i costi della crisi bancaria sono sostenuti in prima battuta da azionisti e creditori della banca (azioni, obbligazioni subordinate, senior bond e depositi oltre i 100mila euro), poi da un fondo di risoluzione utilizzabile solo dopo che siano state coperte le perdite, da parte degli azionisti e creditori, per almeno un 8% delle passività totali della banca. Il contributo del fondo è limitato, invece, a circa il 5% delle passività stesse e infine é possibile un eventuale intervento pubblico. Prima della risoluzione di una banca é stato costruito un sistema di tutela preventiva delle crisi, cd. burden sharing (direttiva 2014/59/UE) che interviene, invece, quando la banca non si trova in condizioni di dissesto, ma è solvente e richiede una ricapitalizzazione precauzionale per cui, in via prioritaria, vengono utilizzate le azioni e le obbligazioni subordinate dei sottoscrittori. Possono così essere convertiti in azioni di nuova emissione gli strumenti ibridi e subordinati sottoscritti dai clienti, esclusi quelli computabili nel patrimonio di vigilanza (disponibili solo per assorbire perdite che incidono sul bilancio se superiori al patrimonio netto contabile dell'emittente) e sempre che la Commissione UE dia il suo benestare. La stessa Consob, però, ha ravvisato alcune disomogeneità nel processo regolamentare della UE considerata l'accellerazione delle norme volte alla stabilità del sistema bancario e il rallentamento di quelle di protezione degli investitori (es.:vietare l'offerta e la vendita ai risparmiatori di prodotti finanziari considerati poco chiari e complessi; non aver applicato il bail-in con il solo effetto "ex nunc", ma "ex tunc" cioè retroattivo, provocando così le negative ricadute). I risparmiatori, quindi, si sono ritrovati, all'improvviso, con dei titoli bancari ad alto rischio, diversi dal profilo iniziale di sottoscrizione e che, per gli effetti della normativa "Mifid", si é realizzata una sorta di "inadeguatezza sopravvenuta" rispetto alla propensione al rischio del risparmiatore valutata al tempo della sottoscrizione. Gli effetti, poi, del salvataggio di Banca Marche, Popolare Etruria, CariFerrara e CariChieti, hanno scatenato l'ovvia reazione dei risparmiatori, a fronte di un tentativo di mitigazione delle perdite, prima, con un indennizzo forfettario parziale pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati e successivamente, per chi non avesse aderito a detto indennizzo, con una procedura arbitrale in fase di definizione (comma 10 dell'art.9 del decreto-legge n. 59/2016). Il ritardo applicativo di quest'ultima, quindi, ha di fatto scremato le richieste di coloro che non hanno potuto attendere tale procedura per la necessità di recuperare parzialmente il proprio denaro, a fronte di un possibile rimborso al 100% . Con il succitato art.22, poi, lo Stato, attraverso il MEF, potrà sottoscrivere azioni per la ricapitalizzazione di una banca solo dopo che siano intervenuti gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati al fine di ridurre il ricorso a fondi pubblici. Viene prevista, inoltre, la possibilità che, in sostituzione della conversione in azioni degli strumenti ibridi e subordinati sottoscritti dal cliente, si possa disporre per l'azzeramento di strumenti e prestiti della banca, attribuendoli in azioni di nuova emissione computabili nel capitale primario di prima classe. In tal senso, pertanto, vengono rimosse eventuali clausole contrattuali dell'emittente che possano limitarne o impedirne la computabilità nel succitato capitale primario. Sono escluse dal computo IRES e IRAP, rendendole fiscalmente neutre, le eventuali differenze (attive o passive) derivanti dall'applicazione del burden sharing sugli strumenti finanziari e le misure di conversione che rendono inefficaci le garanzie rilasciate dall'istituto di credito emittente, purché ricorrano cumulativamente alcune condizioni (comma 3, dell'art.22). In sede di conversione degli strumenti e prestiti convertibili, i titolari, non devono ricevere un trattamento peggiore di quello derivante dall'eventuale liquidazione dell'Emittente in funzione della stima del valore delle attività e passività di quest'ultima e si stabiliscono, in prima applicazione, i valori economici da attribuire alle passività di MPS (Monte Paschi di Siena) per quanto concerne gli oneri di conversione fra i creditori: "- Emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale; - Emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale; - Emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale; - Emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale; - Emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale; - Emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale; - Emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale; - Emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale; - Emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale; - Emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale; - Emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale." La commissione europea dovrà, in ogni caso, decidere per l'applicazione delle misure di conversione al fine di evitare che la loro adozione possa mettere in pericolo la stabilità finanziaria o causare ripercussioni negative di mercato. Va da se' che qualora la ricapitalizzazione precauzionale della banca non risolvesse il problema del dissesto bancario e quindi si avviasse la risoluzione, i nuovi "convertiti" azionisti saranno pienamente assoggettati al bail-in, essendo questa la prima categoria aggredibile in caso di default bancario. Infine, in sede di tutela giurisdizionale contro le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, si potrà adire, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 180/2015, il giudice amministrativo, secondo il Codice del processo amministrativo e in caso di violazione della sopraindicata parità di trattamento rispetto alla liquidazione della banca, ciascun creditore avrà diritto di ricevere un indennizzo, da parte dell'Emittente, con l'attribuzione di nuove azioni. Non si fugge, ma si resta azionisti. |
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