Data: 15/09/2022 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Cos'è la novazione

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Con il termine novazione si intende una modalità di estinzione dell'obbligazione che avviene nelle forme e con le modalità di cui all'art. 1230 c.c. La norma de qua, infatti, prevede che "La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco". Attenendosi pedissequamente al dettato normativo si apprende che gli elementi necessari che devono essere presenti affinché possa parlarsi di novazione sono due: un nuovo oggetto o titolo (aliquid novi) nonché l'espressa e manifesta volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente (animus novandi). Rimane ora da chiedersi, posta questa definizione preliminare, quale sorte spetti ad un'obbligazione annullabile che si pretende venga novata. A tal riguardo si fa riferimento al disposto dell'art. 1234, il quale così dispone: "La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria. Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario". Ora, è più che mai evidente come in realtà il presupposto che consenta la novazione di un'obbligazione annullabile sia la conoscenza del vizio del titolo originario da parte del debitore al momento dell'assunzione della nuova obbligazione.

Novazione oggettiva e soggettiva

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A livello normativo è possibile individuare una distinzione tra novazione oggettiva e novazione soggettiva, a seconda che ad essere novato sia il titolo o l'oggetto oppure le parti. Si parla dunque di novazione oggettiva quando a mutare sia il titolo o l'oggetto di un'obbligazione originaria e preesistente (e se l'obbligazione originaria era annullabile, la novazione può avvenire a condizione della conoscenza del vizio originario da parte del debitore) si parla invece di novazione soggettiva nei casi indicati dall'art. 1235 (rubricato appunto novazione soggettiva) il quale così dispone: "Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo". Si badi bene al dispositivo della norma citata: "Quando un nuovo debitore…". È evidente come dunque la norma faccia riferimento alla novazione soggettiva passiva, non disciplinandola in modo autonomo, ma rinviando alle disposizione contenute nel capo VI del prefato titolo, ovvero dagli artt. 1268 e ss. c.c., contenente le norme in materia di delegazione, espromissione e accollo. Il riferimento agli istituti de quibus opera sia che essi implichino la liberazione del debitore originario, sia l'ipotesi in cui questi rimanga obbligato insieme con il nuovo risultante da ciascuno dei tre rapporti.

Giurisprudenza sulla novazione

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In materia di novazione la giurisprudenza è copiosa. A noi preme prendere in esame quelle specifiche pronunce che assumono particolare rilievo e dunque idonee ad evidenziarne i caratteri denotativi:

L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

Cassazione n. 26515/2022

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio (...) postula il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione (art. 1230 c.c.), non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie (art. 1231 c.c.) – qual è quella riguardante il luogo o modo di svolgimento del servizio affidato alla concessionaria – e deve essere connotata non solo dall’«aliquid novi», ma anche dall’«animus novandi» (inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e dalla «causa novandi» (intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo); l’accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (ex plurimis, Cass. n. 27390 del 2018, n. 15980 e 5665 del 2010).

Cassazione n. 13415/2022

L'istituto della novazione trova applicazione nell'ipotesi in cui le parti siano le stesse e si modifichi solo l'obbligazione, laddove in tutte le ipotesi in cui cambi una parte del contratto dovrà parlarsi di novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, alla quale peraltro si applicano la diversa disciplina della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo (cfr. art. 1235 cod. civ.). Deve inoltre ricordarsi che l'interpretazione della volontà delle parti è riservata al giudice del merito e che nel ricorso neppure si chiarisce quali siano le condizioni del contratto che furono modificate, benché siano definite del tutto diverse dalla corte d'appello.

Cassazione n. 18645/2017

Per approfondimenti:

- L'adempimento delle obbligazioni

- Le obbligazioni pecuniarie


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