Data: 22/02/2017 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � il condomino a essere responsabile per le lesioni gravissime occorse alla bambina caduta nel vano ascensore. Dell'incidente rispondono tutti i condomini, anche quelli che abitano in scale diverse da quelle in cui � collegato l'ascensore e che dispongono di impianto autonomo, stante il mancato adeguamento alla disciplina regolamentare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 44636/2017 (qui sotto allegata). In sede d'appello, era stata riformata la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilit� concorrente del condominio e della societ� d'installazione dell'ascensore, con condanna al contempo della societ� di assicurazione alla manleva a favore dell'impresa.

In Cassazione, tuttavia, i condomini evidenziano che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in errore, non avendo rilevato la natura parziale del condominioIn particolare, il giudice a quo avrebbe errato a ritenere comune la scala D, dove era avvenuto l'incidente.

Lo stabile, infatti, evidenzia la difesa, � composto da quattro scale ognuna delle quali indipendente rispetto alle altre e dotata di un proprio ascensore autonomo. Il giudice ha sbagliato, dunque, considerare la natura condominiale dell'edificio solo perch� tutti i proprietari delle singole unit� di edificio sono contitolari di parti comuni poste in rapporto funzionale con l'utilizzo delle singole unit� della propriet� individuale. Secondo tale ricostruzione, quindi, sarebbe mancata ogni responsabilit� a carico dei condomini appartenenti alle scale A, B e C). 

Tuttavia, evidenzia la Cassazione, quanto ai condomini la cui opposizione era stata in sede di merito dichiarata inammissibile, questi avrebbero dovuto intervenire nel giudizio in cui la difesa � stata assunta dall'amministratore (che non aveva eccepito alcuna natura parziale) o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell'appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato.

Altro discorso, invece, per le censure sollevate dai condomini mirano a vedere accertata la natura parziale del condominio e la non appartenenza alla comunione della scala D ove si trova l'impianto di ascensore il cui mancato adeguamento alla prescritta disciplina regolamentare � stato riconosciuto essere stato la causa dell'incidente addebitabile al condominio.
Si dimentica di valutare, spiega la Cassazione, che il condominio parziale � situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettivit� condominiale, e ci� non incide affatto sulla rappresentanza del condominio nella sua unitariet� in capo all'amministratore (cfr. Cass., Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2363).
Il ricorso va dunque rigettato.



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