Data: 03/03/2017 15:30:00 - Autore: Walter Casciello

Dott. Walter Domenico Casciello - In relazione alle sanzioni amministrative per violazione del c.d.s. in materia di TUTOR o AUTOVELOX, può accadere, per semplice dimenticanza o magari perché è stata impugnata la sanzione principale, di omettere di dichiarare i dati del conducente dell'autovettura sanzionata. Decorsi infruttuosi i 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente, l'organo accertatore - entro il termine di 90 giorni - può notificare la relativa sanzione accessoria per l' omessa dichiarazione dei dati. L'organo accertatore nella maggior parte delle volte ha sede diversa rispetto al luogo dell'infrazione principale e secondo le indicazioni contenute nel verbale notificato, il ricorso andrebbe presentato al Giudice o al Prefetto competente del luogo in cui risiede l'organo accertatore. 

Un esempio può chiarire meglio il concetto: il luogo dell'infrazione/sanzione principale, per un Tutor, è Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Per la sanzione principale è quindi competente il Prefetto di Salerno o il Gdp del Tribunale di Nocera Inferiore. La sanzione accessoria, quella relativa all' omessa dichiarazione dei dati del conducente, è notificata però dal "Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S., Centro Nazionale e Accertamento infrazioni – ROMA": sarebbe competente quindi – come riportato anche dalla sanzione accessoria- il Prefetto o il Giudice di Pace di Roma. 

A ben vedere però l' art. 204Bis del Cds, recita "...dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. I co. 2,3 e 4 dell'art. 7 del D.lgs n. 150/2011, che sancisce: l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione (co. 2)" . 

Anche la Suprema Corte - Cass. civ., Sez. III, 04/08/2000, n.10243 - ha affermato che " in tema di sanzioni amministrative, il criterio secondo il quale la competenza dell'autorità amministrativa ad emettere l'ordinanza ingiunzione va individuata con riguardo al luogo dell'accertamento della violazione non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, emergente dall'art. 17 della legge n.. 689 del 1981, ma lo presuppone, regolando il possibile concorso di competenze territoriali". 

La questione è stata, ulteriormente, chiarita anche dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dip. Affari interni e territoriali, emessa in data 14/2/2007 prof. M/2413/28, che individua "la competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di Pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del CdS, indicando anche la competenza territoriale alternativa del Giudice di Pace del luogo di residenza del ricorrente". Tale tesi è stata sposata, nel 2015 dal Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, con sentenza del 3 Dicembre 2015 e dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Consuelo Ascolese, in data 20 Febbraio 2017: essi hanno tenuto conto il luogo di residenza del ricorrente nonchè il luogo di commissione dell'infrazione principale e si sono dichiarati competenti territorialmente anche per l'impugnazione della sanzione accessoria. 

Dott. Walter Domenico Casciello

Laureato presso la "Parthenope di Napoli"

Vincitore del bando " tirocinio presso un ufficio giudiziario"

casciello.walter@virgilio.it


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