Data: 27/02/2017 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - I laureandi in giurisprudenza potranno effettuare presso gli studi legali, ancor prima di aver conseguito il titolo universitario, 6 dei 18 diciotto mesi stabiliti per il praticantato, obbligatoriamente richiesto per partecipare all'esame di abilitazione alla professione.

L'anticipazione del tirocinio forense potr� essere svolta gi� a partire dal prossimo anno accademico 2017/2018 in quanto � stata finalmente siglata la Convenzione quadro tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, attuativa della riforma forense (legge 247/2012) e del decreto del ministero della Giustizia n. 70/2016.

Per la piena attuazione dei praticantati, tuttavia, si dovr� attendere ancora qualche mese, periodo nel quale gli ordini  territoriali, in aderenza alla Convenzione Quadro, saranno tenuti a stipulare apposite convenzioni con le universit� locali.

Il provvedimento ha provveduto a disciplinare le modalit� con cui gli studenti dell'ultimo anno di Giurisprudenza potranno usufruire durante l'ultimo semestre universitario del tirocinio anticipato: i laureandi dovranno garantire l'effettiva frequenza dello studio legale per almeno 12 ore a settimana e 12 udienze a semestre, invece delle 20 che devono essere di norma garantite dal praticante.

Per l'ammissione al semestre anticipato, lo studente dovr� essere in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e aver ottenuto i crediti in una serie di materie (diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea). Non � richiesta, invece, la media del 27 che era apparsa in una serie di bozze preparatorie.

Poich� lo svolgimento del tirocinio non esonera dall'obbligo di frequenza dei corsi, dovr� essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi da parte dello studente/praticante: su tale aspetto vigiler� un tutor accademico. L'avvocato, quale "dominus" del praticante, dovr� garantire, come precisato dalla Convenzione, "l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie". 

Il praticante che non consegue la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, potr� richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo di sei mesi, oltre i quali se non lo riprende verr� cancellato dal registro dei praticanti.

Infine, il praticante dovr� redigere, al termine del periodo semestrale, una relazione finale che verr� controfirmata dall'avvocato e dal tutor accademico e che andr� depositata presso il competente Consiglio dell'Ordine. Quest'ultimo, compiute le necessarie verifiche, si occuper� di rilasciare un attestato di tirocinio semestrale.


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