|
Data: 27/02/2017 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - I laureandi in giurisprudenza potranno effettuare presso gli studi legali, ancor prima di aver conseguito il titolo universitario, 6 dei 18 diciotto mesi stabiliti per il praticantato, obbligatoriamente richiesto per partecipare all'esame di abilitazione alla professione. L'anticipazione del tirocinio forense potrà essere svolta già a partire dal prossimo anno accademico 2017/2018 in quanto è stata finalmente siglata la Convenzione quadro tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, attuativa della riforma forense (legge 247/2012) e del decreto del ministero della Giustizia n. 70/2016. Per la piena attuazione dei praticantati, tuttavia, si dovrà attendere ancora qualche mese, periodo nel quale gli ordini territoriali, in aderenza alla Convenzione Quadro, saranno tenuti a stipulare apposite convenzioni con le università locali. Il provvedimento ha provveduto a disciplinare le modalità con cui gli studenti dell'ultimo anno di Giurisprudenza potranno usufruire durante l'ultimo semestre universitario del tirocinio anticipato: i laureandi dovranno garantire l'effettiva frequenza dello studio legale per almeno 12 ore a settimana e 12 udienze a semestre, invece delle 20 che devono essere di norma garantite dal praticante. Per l'ammissione al semestre anticipato, lo studente dovrà essere in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e aver ottenuto i crediti in una serie di materie (diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea). Non è richiesta, invece, la media del 27 che era apparsa in una serie di bozze preparatorie. Poiché lo svolgimento del tirocinio non esonera dall'obbligo di frequenza dei corsi, dovrà essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi da parte dello studente/praticante: su tale aspetto vigilerà un tutor accademico. L'avvocato, quale "dominus" del praticante, dovrà garantire, come precisato dalla Convenzione, "l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie". Il praticante che non consegue la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, potrà richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo di sei mesi, oltre i quali se non lo riprende verrà cancellato dal registro dei praticanti. Infine, il praticante dovrà redigere, al termine del periodo semestrale, una relazione finale che verrà controfirmata dall'avvocato e dal tutor accademico e che andrà depositata presso il competente Consiglio dell'Ordine. Quest'ultimo, compiute le necessarie verifiche, si occuperà di rilasciare un attestato di tirocinio semestrale. |
|